giovedì 29 aprile 2010

TIM & T(elec)OM.


lunedì 26 aprile 2010

Cum grano salis.

Non sono “compromettibili” le questioni relative al licenziamento dei lavoratori. La Commissione Lavoro della Camera ha escluso la possibilità di ricorso alla procedura arbitrale per la risoluzione di questioni relative al licenziamento. E’ stato così approvato l’emendamento relativo al disegno di legge in materia di lavoro. L’annoso dibattito intorno al contenuto dell’art. 31, si è concluso ieri con l’approvazione dell’emendamento di cui al comma 9 prevedendo che, la clausola compromissoria non possa riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro, e riconoscendo la possibilità per le parti di farsi assistere nella certificazione, davanti alla commissione ad hoc, “da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato”. Sul piano contenutistico è stato disposto che, il ricorso allo strumento arbitrale imponga il rispetto dei principi generali dell’ordinamento , dei principi regolatori della materia e di quelli derivanti dall’adempimento di obblighi comunitari. In ogni caso la clausola compromissoria potrà essere prevista e pattuita , se previsto , solo al termine del periodo di prova e in ogni caso non prima che siano decorsi almeno 30 giorno dalla stipulazione del contratto di lavoro. Resta salvo l’appello in Tribunale. Le modifiche apportate all’originario testo non hanno soddisfatto le parti sociali .La Cgil si è dichiarata pronta a dare battaglia. Secondo quest’ultima il ricorso all’arbitrato non dovrebbe poter essere previsto, al momento dell’assunzione per qualsiasi tipo ti controversia, e non solo per quelle concernenti il licenziamento del lavoratore.

domenica 25 aprile 2010

sabato 24 aprile 2010

Consiglio comunale

Lunedi 26 aprile 2010, ore 20.00 Consiglio comunale. Intervenite.

Odg:
Approvazione verbali seduta precedente
Approvazione Consuntivo 2009
Mozione (proposta da IDv e Paese in Comune): Istituzione TAGESMUTTER
Interrogazione: Piano del rischio.

giovedì 22 aprile 2010

V.I.P. s


La foto della tribuna VIP alla partita Lazio-Roma di domenica scorsa può sembrare innocente, una cosa da niente, invece è la dimostrazione dell'esistenza di un virus che colpisce i politici. Un morbo che infetta anche i neo eletti e che stabilisce di fatto due classi sociali in Italia: i VIP e tutti gli altri. La tribuna delle Autorità dell'Olimpico, 242 posti gestiti dalla squadra ospite e dal CONI, vedeva seduti per il derby sulle poltrone azzurre extra large i nuovi padroni del Bel Paese, per loro il vero Paese di Bengodi. VIP che hanno vinto il biglietto della Lotteria Italia, macchine blu, pensione dopo due anni e mezzo di legislatura, assenteismo libero al Parlamento italiano e a quello europeo, doppio e triplo incarico, doppio stipendio, immunità dalle leggi, voli de luxe. Tra un buffet e una bibita i VIP applaudivano i giocatori in campo ed esibivano la loro superiorità tribunizia al popolo, al volgo, come ai tempi di Cesare. Tra i molti: Renata Polverini, Paolo Bonaiuti, Clemente Mastella, Maurizio Gasparri, Francesco Rutelli, i direttori della RAI e il consigliere RAI Soderini, Fabrizio Cicchitto, Giulio Napolitano, figlio del Presidente della Repubblica. Quando si incontrano si riconoscono, si fiutano come i cani al parco. Fanno cose, vedono gente. "Ambiente simpatico e informale, i colleghi rilassati", parola del VIP Gasparri.
I simboli sono importanti, una tribuna ripiena di dipendenti pubblici che si atteggiano a padroni è la prova della nostra minorità. Il padrone è servo e colui che dovrebbe servire è diventato un arrogante parvenu. Milioni senza lavoro, decine di suicidi di disoccupati per disperazione e un Paese allo sfascio economico e morale non turbano i VIP. Sono "rilassati", non hanno un cartellino da timbrare, obblighi lavorativi, qualcuno che li controlli. Possono, con elegante metafora, fare il cazzo che gli pare e riscuotere uno stipendio favoloso. Amano atteggiarsi a statisti, stabilire nuove alleanze, indicare sconosciuti orizzonti. L'unica cosa che non fanno è lavorare, svolgere il compito per il quale sono stati eletti. Un'attività troppo plebea, loro non si mischiano con la plebe.
(dal blog di BEPPEGRILLO).

mercoledì 21 aprile 2010

Scuse! Why not?

(da IL FATTO quotidiano)
Due anni fa il Csm puniva Luigi De Magistris, vietandogli di fare mai più il pm, e lo trasferiva da Catanzaro a Napoli, dopo che aveva denunciato un complotto politico-giudiziario per sottrargli e insabbiare le inchieste Poseidone e Why Not. Un anno fa lo stesso Csm destituiva il procuratore di Salerno Luigi Apicella e puniva i suoi sostituti Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani, trasferendoli nel Lazio e vietando pure a loro di fare mai più i pm, dopo che avevano accertato il complotto ai danni di De Magistris e dunque indagato e perquisito i vertici della magistratura catanzarese che da mesi rifiutavano di trasmettere copie del fascicolo Why Not. Un ampio e trasversale fronte politico-giudiziario-affaristico-mediatico, con l’avallo del capo dello Stato, spacciò le indagini sulla fogna di Catanzaro per una “guerra fra procure” e i provvedimenti del Csm per una saggia azione pacificatrice. In realtà le indagini di De Magistris erano corrette e doverose, così come quelle dei pm salernitani, e chi ha trasferito gli uni e gli altri non ha fatto altro che coronare la congiura ordita dalla cupola calabrese. L’avevano già stabilito i provvedimenti emessi dal Riesame di Salerno (respingendo i ricorsi dei perquisiti a Catanzaro) e dal Tribunale di Perugia (che aveva archiviato le denunce dei pm catanzaresi contro Nuzzi, Verasani, Apicella e De Magistris).

Ma ora lo conferma anche l’"avviso di conclusione delle indagini" appena depositato dalla "nuova" Procura di Salerno, che Il Fatto oggi rivela: un atto che prelude alle richieste di rinvio a giudizio per i magistrati catanzaresi che scipparono le indagini a De Magistris e/o presero il suo posto (Lombardi con la convivente e il figliastro, Favi, Murone, Iannelli, Garbati, De Lorenzo, Curcio) e per gli indagati eccellenti che avrebbero corrotto alcuni di loro per farla franca (Saladino, Pittelli e Galati). Le accuse vanno dalla corruzione giudiziaria all’abuso, dal falso al rifiuto di atti d’ufficio al favoreggiamento. La nuova Procura di Salerno che conferma la bontà delle indagini di Nuzzi, Verasani e Apicella è quella guidata da un anno da Franco Roberti, il valoroso pm campano protagonista delle più recenti indagini su Gomorra, che ha il merito di avere decapitato il clan dei Casalesi.
Il testo del provvedimento giudiziale:  

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno - uffici di via Rafastia - AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI nonchè contestuale INFORMAZIONE DI GARANZIA. INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA INVITO A PRESENTARSI AL P.M. PER RENDERE L'EVENTUALE INTERROGATORIO - Artt. 369, 369 -- bis; 375 e 415 bis c.p.p.
I Pubblici Ministeri dott.ssa Maria Chiara Minerva, dott. Rocco Alfano e dott. Antonio Cantarella, Sost.ti Procuratore della Repubblica presso it Tribunale ordinario di Salerno; letti gli atti del procedimento penale in epigrafe iscritto al registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, co 1° c.p.p. nei confronti di : 1) LOMBARDI Mariano, nato il 4.01.1935 in Caserta residente in Catanzaro, al Vico Telegrafo n.1 — domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore di fiducia Paolo CARBONE, del Foro di Salerno, in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 126; difeso di fiducia dall'avv. Armando VENETO del Foro di Palmi, con studio in Palmi, viale delle Rimembranze, n. 21 bis, e dall'avv. Paolo CARBONE, del Foro di Salerno, con studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 126; 2) MURONE Salvatore, nato il 6.01.1952 in Lamezia Terme (CZ), ivi residente alla via De Petris n.19 - anche domicilio indicato; - difeso di fiducia dall'avv. Mario MURONE del Foro di Roma, con studio in Roma, via Valladier, n. 1; 3) SALADINO Antonio, nato il 30.03.1954 in Lamezia Terme (CZ), ivi residente alla via Calogero, n. 4 - anche domicilio indicato; - difeso di fiducia dall'avv. Francesco GAMBARDELLA del Foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme, via Filippo Turati, n. 13, e dall'avv. Giovanni LACARIA, del Foro di Lamezia Terme; .11 PITTELLI Giancarlo, nato il 9.02.1953 in Catanzaro ivi residente al C.so Mazzini, n. 251; - difeso di fiducia dall'avv. Licia POLIZIO del Foro di Salerno, con studio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n. 111; N. 10590/2007 R.G. notizie di reato/Mod. 21 5) GALATI Giuseppe, n. a Catanzaro il 13.7.1961, res. in Lametia Terme (CZ), via Trento, n. 16; difeso di ufficio dall'avv. Giuseppina Strada del Foro di Salerno, con studio in Salerno, via Arce, n. 76 — nominata ex art. 97 c.p.p. con il presente atto; 6) MUZZI Maria Grazia, n. a Catanzaro, il 3.10.1950, res. ivi, al Vico Telegrafo n.1; difesa di fiducia dall' avv. Armando VENETO del Foro di Palmi, con studio in Palmi, viale delle Rimembranze, n. 21 bis, e dall'avv. Paolo CARBONE, del Foro di Salerno, con studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 126;
7) GRECO Pierpaolo, n. il 20.2.1975 in Catanzaro, ivi res., via Telegrafo, n. 1;
- difeso di fiducia dall' avv. Paolo CARBONE, del Foro di Salerno, con studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 126, e dall'avv. Sergio ROTUNDO del Foro di Catanzaro; 8) FAVI Dolcino, nato il 17.02.1938 in Modica (RG), residente in Siracusa, alla via Adda n.3; elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Francesco FAVI, sito in Siracusa alla via Adige n. 3; difeso di fiducia dall'avv. Giovanni SOFIA del Foro di Salerno, con studio in Salerno, piazza della Concordia, n. 28, e dall'avv. Francesco FAVI del Foro di Catania, con studio in Siracusa, via Adige, n. 3 9) IANNELLI Enzo, nato il 22.02.1944 in Palmi (RC) residente in San Giuliano Terme — Frazione Gello, via Edison 3/B; difeso di fiducia dall'avv. Aldo CASALINUOVO, del foro di Catanzaro, con studio in Catanzaro, via Giuseppe Casalinuovo, n. 4, e dall'avv. Giovanni ARICO' del foro di Roma, con studio in Roma, via Ugo De Carolis, n. 62; 10) GARBATI Alfredo, nato in Napoli il 15.06.1950, residente in Rende (CS), alla via Papa Giovanni XIII, n. 44/D; difeso di fiducia dall'avv. Salvatore STAIANO del foro di Catanzaro, con studio in Catanzaro, via A. Turco, n. 12 e dall'avv. Agostino DE CARO, del Foro di Salerno, con studio in Salerno, via Gonzaga, n. 37; 11) DE LORENZO Domenico, nato il 22.04.1944 in Catanzaro, ivi residente alla via Giuseppe Rito n.2; - difeso di fiducia dall'avv. Luigi FORNARI del foro di Pavia e dall'avv. Salvatore STAIANO del foro di Catanzaro, con studio in Catanzaro, via A. Turco, n. 12; 12) CURCIO Salvatore Maria, nato il 9.07.1963 in Catanzaro, residente in Soverato (CZ), alla via Magna Grecia, n. 30 - anche domicilio indicato; - difeso di fiducia dall'avv. Michele TEDESCO del Foro di Salerno, con studio in Salerno, corso Garibaldi, n. 167;
indagati per i seguenti fatti-reato:
LOMBARDI -MURONE - PITTELLI - GALATI - GRECO CAPO A) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 — 319 — 319 ter — 321 c.p., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi, in concorso tra di loro, il dott. LOMBARDI quale Procuratore della Repubblica, il dott. MURONE quale Procuratore Aggiunto Vicario in servizio presso la Procura della Repubblica di CATANZARO, il PITTELLI (avvocato Senatore) e il GALATI (Sottosegretario del Ministero delle Attività Produttive), quali principali beneficiari e istigatori delle condotte illecite dei predetti magistrati, nel complessivo disegno criminoso e nelle attività procedimentali di seguito meglio descritti, il GRECO, quale beneficiario di alcune delle utilità conferite dal PITTELLI e dal GALATI, nonchè quale istigatore/rafforzatore del proposito criminoso quantomeno del dott. LOMBARDI,
disponevano in data 29 marzo 2007 (con provvedimento formalmente adottato dal dott. LOMBARDI, nella specifica posizione funzionale di capo dell'Ufficio, ma di intesa con il dottor MURONE, Procuratore Aggiunto coordinatore della Sezione Reati contro la Pubblica Amministrazione e peraltro anche codelegato alla trattazione del procedimento penale recante n. 1217/05/21 - c.d. POSEIDONE), la revoca della coassegnazione del predetto fascicolo at sostituto procuratore dott. Luigi DE MAGISTRIS, primo magistrato inquirente, in ordine di tempo, "delegato" alle indagini preliminari e come tale perfettamente addentro al dinamismo investigativo in itinere, provvedimento adottato apparentemente e formalmente in conseguenza della iscrizione del Senatore Giancarlo PITTELLI nel registro degli indagati e poi dell'emissione dell'informazione di garanzia nei suoi confronti, senza il previo visto dei magistrati codelegati alla trattazione del procedimento (LOMBARDI e MURONE stessi), provvedimento di visto che il dott. DE MAGISTRIS aveva deciso di non richiedere solo per garantire le esigenze investigative, una volta venuto a conoscenza del coinvolgimento diretto, nell'ambito della stessa inchiesta giudiziaria, del predetto Senatore PITTELLI, già impegnato, in quel medesimo procedimento, nella difesa di numerose persone sottoposte ad indagini, al quale avvocato, peraltro, il dott. LOMBARDI era legato da rapporti di ventennale amicizia e frequentazione tali da indurlo, lo stesso giorno dell'adozione del provvedimento di revoca, ma successivamente alla sua formalizzazione, ad inoltrare al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di CATANZARO espressa dichiarazione di astensione dalla trattazione del procedimento penale n.1217/05/21, cointestato anche al Procuratore della Repubblica, per la asserita impossibilità di procedere a valutazioni serene e neutrali, iniziativa, peraltro, condivisa dal Procuratore Generale che, il successivo 31 marzo, accoglieva la dichiarazione di astensione, ritenendo fondati i motivi sollevati in quanto basati su gravi ragioni di convenienza.
In tal modo operando, muovendo da una situazione - anche formalizzata - di diretto coinvolgimento personale, esplicitamente riconosciuta e posta alla base della richiamata dichiarazione di astensione, il dottor LOMBARDI, di intesa con il Procuratore Aggiunto Vicario dott. MURONE, esautorava - con atto contrario (anche perchè la citata situazione di incompatibilità personale avrebbe imposto immediatamente l'astensione, ancor prima di un provvedimento così pregnante come quello di revoca, incompatibile con l'impossibilità di procedere a valutazioni serene e neutrali) ai propri doveri di ufficio di Procuratore di CATANZARO e di magistrato coassegnatario dell'inchiesta c.d. POSEIDONE - dalla direzione delle indagini preliminari inerenti un complesso ed articolato procedimento penale iscritto per gravi ipotesi di reato (incentrate sulla illecita gestione regionale di finanziamenti pubblici nel settore della depurazione delle acque, della emergenza ambientale e dei rifiuti), il P.M. dott. Luigi DE MAGISTRIS che fino a quel momento aveva diretto e coordinato le indagini e che quindi era oggettivamente, almeno in quel momento, il magistrato dell'Ufficio in grado di incidere sull'esito delle indagini con maggiore efficacia e con più rapidità, perchè operava con piena cognizione fin dall'origine degli atti di indagine espletati, delle strategie investigative in itinere, degli eventuali collegamenti fra i vari filoni di indagine e delle necessarie sinergie fra P.G. e
consulenti tecnici. Così facendo, i vertici della Procura di Catanzaro creavano i presupposti quantomeno per una prevedibile e inevitabile stagnazione delle attività istruttorie in corso, conseguente all'allontanamento dall'inchiesta del Magistrato inquirente fin dall'origine titolare della stessa e al coinvolgimento in una realtà investigativa in pieno svolgimento ed estremamente variegata di altro sostituto procuratore (il dott. Curcio, poi riassegnatario del procedimento), del tutto ignaro dell'esito delle indagini espletate e delle strategie investigative seguite fino a quel momento. In definitiva, si veniva così a concretizzare, di fatto, una illecita attività di interferenza, dapprima del Procuratore dott. LOMBARDI e, successivamente all'astensione di quest'ultimo, anche del Procuratore Aggiunto dott. MURONE, che si ripercuoteva negativamente sulle iniziative e sulle determinazioni del P.M. procedente, così da favorire - quantomeno mediante il ritardo che la sostituzione del P.M. procedente determinava sul corso del procedimento penale -le persone implicate nelle indagini preliminari e, tra queste, in particolare l'avvocato Senatore Giancarlo PITTELLI e l'Onorevole Sottosegretario Giuseppe GALATI, i quali, in diretto rapporto con i suddetti magistrati e in un più ampio contesto corruttivo finalizzato già da tempo alla messa a loro disposizione dei vertici della Procura di Catanzaro, si erano adoperati per far ricevere direttamente e indirettamente sia al dott. LOMBARDI, sia soprattutto all'avvocato Pierpaolo GRECO (figlio di MUZZI moglie in seconde nozze del LOMBARDI), denaro o altre utilità, avendo innanzitutto il PITTELLI: assicurato al dottor LOMBARDI la difesa tecnica in una vicenda disciplinare definita con sentenza della competente Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura n. 68 del 13 luglio 2004; in particolare, con procura notarile del 18 maggio 2005 il dottor LOMBARDI conferiva all'avvocato PITTELLI mandato per essere difeso nel giudizio di impugnazione innanzi alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, giudizio promosso dal Ministero della Giustizia avverso la predetta sentenza; assicurato all'avvocato civilista Pierpaolo GRECO, figlio della moglie del dott. LOMBARDI, l'ingresso nel rinomato studio penale "PITTELLI"; assicurato, in detto contesto, all'avvocato Pierpaolo GRECO effettive presenze defensionali, seppure in sostituzione del legale formalmente nominato anche in alcuni processi penali; assicurato all'avvocato Pierpaolo GRECO l'ingresso in una compagine societaria (ROMA 9 s.r.1.) avente ad oggetto la erogazione di servizi finalizzati al supporto logistico ed organizzativo a favore di soggetti privati, studi professionali, imprese ed enti pubblici, ivi compresa l'attività di consulenza di carattere legale, amministrativa e finanziaria rivolta a persone fisiche, imprese ed enti locali, nonchè l'acquisto e la gestione di immobili strumentali all'esercizio dell'attività sociale, costituita in data 23 ottobre 2006 fra l'avvocato PITTELLI e i suoi collaboratori avvocati Sergio ROTUNDO, Domenico PIETRAGALLA, Vincenzo GALEOTA e lo stesso Pierpaolo GRECO, previo versamento all'avvocato PITTELLI di determinate somme (pari ad euro 50.000,00 per il GRECO), di cui gli stessi si erano fatti carico a titolo di sottoscrizione di quote societarie; somme successivamente impiegate dall'avvocato PITTELLI per l'acquisto, in data 31 ottobre 2006, di un prestigioso immobile sito nel
centro di CATANZARO al prezzo dichiarato di euro 750.000,00, immobile di cui divenivano solo formalmente intestatari lo stesso avvocato PITTELLI e PIETROPAOLO Filippo (nella qualità di amministratore unico della ROMA 9 s.r.1.), ma sostanzialmente destinato alla nuova allocazione dello studio "PITTELLI", del quale faceva parte appunto anche il GRECO; operazione che si era di fatto realizzata attraverso una mancata correlazione tra la percentuale di quota sottoscritta dall' avv. Greco nel capitale della società "ROMA 9" (peraltro quota societaria garantita da un mutuo sottoscritto personalmente dal dott. LOMBARDI) e la percentuale delle singole somme versate dai soci rispetto all'onere complessivo sostenuto per l'acquisto del predetto appartamento; precisamente, mentre la quota sottoscritta dal GRECO nella società era pari al 12,5 % del capitale sociale, l'assegno versato da quest'ultimo per l'acquisto del citato appartamento era pari all'importo di euro 50.000, quindi al di sotto di quanto avrebbe dovuto di norma versare in virtù della rispettiva quota di capitale sociale, se rapportata al complessivo valore dell'immobile acquistato, pari, almeno per quanto dichiarato, al prezzo versato di euro 750.000, ma con un valore commerciale effettivo anche maggiore; in altri termini, il GRECO avrebbe dovuto versare - trattandosi di fatto, per quanto dissimulato, di un aumento di capitale che la society ROMA 9 richiedeva ai singoli soci per la realizzazione dell'operazione immobiliare - una somma pari ad euro 93.750, quindi realizzando il GRECO un concreto risparmio di euro 43.750 circa; denaro risparmiato e comunque utilità, complessivamente derivanti da quella operazione immobiliare e dagli evidenti vantaggi economici connessi alla disponibilità di uno studio in un immobile prestigioso del centro di Catanzaro, da ritenersi ricevute, anche per i tempi dell'operazione, in rapporto sinallagmatico con quel patto corruttivo tra l'avvocato PITTELLI e il dottore LOMBARDI di preventiva messa a disposizione delle funzioni apicali svolte da quest'ultimo, essendosi così di fatto assicurato il primo, in pieno sviluppo delle indagini nel procedimento c.d. POSEIDONE, quantomeno una conoscenza, se non proprio una disponibilità, per il tramite del secondo, delle notizie e delle decisioni dell'Ufficio di Procura che procedeva; avendo inoltre il GALATI Giuseppe - assicurato, nella sua qualità di Sottosegretario del Ministero delle Attività Produttive firmatario dei decreti di nomina, al giovane avvocato Pierpaolo GRECO diverse nomine di Commissario Liquidatore di società e/o consorzi di società, da cui derivavano il riconoscimento del trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001 n. 64, nel periodo 2003-20061 (quindi anche in costanza di attività di indagine nel procedimento n. 1217/05/21 - c.d. POSEIDONE) per società cooperative, sottoposte a quella procedura, con sedi in tutto il territorio nazionale; procedure che, in base ai criteri legali di liquidazione del compenso spettante al liquidatore, avrebbero garantito al GRECO una liquidazione complessiva prevedibile tra un minimo di euro 21.000 e un massimo di euro 31.500 e che comunque, almeno finora, hanno già fatto conseguire al predetto avvocato GRECO, in una sola procedura, due acconti rispettivamente per la somma di euro 3.970,27 e di euro 13.488,00; denaro e vantaggi economici, da ritenersi ricevuti dal GRECO, in rapporto sinallagmatico con quel patto corruttivo tra l'On.le GALATI e il dott. LOMBARDI di
preventiva messa a disposizione delle funzioni apicali svolte da quest'ultimo, essendosi così di fatto assicurato il primo, anche nel corso dell' indagine c.d. POSEIDONE, quantomeno una conoscenza, se non proprio una disponibilità, per il tramite del secondo, delle notizie e delle decisioni dell'Ufficio di Procura che procedeva. Fatti commessi in CATANZARO fino al 29 marzo 2007 — competenza ex art 11 c.p.p.
FAVI - LOMBARDI -MURONE - PITTELLI — SALADINO - MUZZI CAPO B) del delitto di cui agli artt. 110 — 81 cpv. — 319 ter — 319 — 321 — 479 c.p., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, in concorso tra loro, agendo il dott. FAVI nella veste di Avvocato Generale facente funzioni di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di CATANZARO, il dott. LOMBARDI in quella di Procuratore della Repubblica di CATANZARO e il dott. MURONE nella specifica veste di Procuratore Aggiunto Vicario di CATANZARO (questi ultimi in stretto collegamento con il primo, al quale erano legati da consolidati rapporti professionali e personali), il PITTELLI (avvocato Senatore) e il SALADINO (imprenditore), quali principali beneficiari e istigatori delle condotte illecite dei predetti magistrati, nel complessivo disegno criminoso e nelle attività procedimentali di seguito meglio descritti, la MUZZI, madre di GRECO Pierpaolo e moglie del dott. LOMBARDI, la quale curava, anche direttamente, i rapporti tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda, con particolare riferimento ai rapporti con il dott. FAVI, attraverso l'adozione di una serie di provvedimenti, assunti sulla base di preventivi accordi interpersonali, antecedenti e susseguenti alla formalizzazione dell'atto di avocazione, e quindi in definitiva attraverso una serie di atti contrari ai loro specifici doveri di ufficio, anche perchè in violazione delle norme che regolano l'istituto processuale dell'avocazione - in particolare, in violazione tanto dell'art. 372, lett. a) c.p.p., laddove prevede quali presupposti necessari per l'avocazione sia l'astensione o l'incompatibilità del magistrato designato, sia la impossibilità di provvedere alla sua tempestiva sostituzione, quanto dell'art. 372, lett. b) c.p.p., laddove prevede quale alternativo presupposto l'omissione della sostituzione del magistrato delegato nei casi richiamati dell'art. 36 c.p.p. - si determinavano in data 19 ottobre 2007 alla predisposizione del decreto n. 1/07 R. A.V., formalmente emesso dal Procuratore Generale F.F., dott. FAVI, con il quale veniva disposta l'avocazione del procedimento penale n. 2057/06/21 (c.d. WHY NOT), incardinato presso la Procura della Repubblica di CATANZARO ed assegnato al sostituto dott. Luigi DE MAGISTRIS, con conseguente designazione per quel procedimento, previa "applicazione", di due Magistrati in servizio presso le Procure di CROTONE e CATANZARO, intervenuta a seguito di un duplice interpello, dal medesimo contenuto, il primo dei quali, indirizzato alla sola Procura di CATANZARO, che aveva risposto positivamente sulla base di una decisione assunta dal Procuratore Aggiunto Vicario prima ancora del contatto con il sostituto da segnalare (dott. DE TOMMASI), e il secondo dei quali, indirizzato a tutte le restanti Procure del Distretto.
In particolare:
• in data 16 ottobre 2007 l'Avvocato Generale, con nota riservata indirizzata al Procuratore della Repubblica di CATANZARO avente ad oggetto "richiesta di informazioni relativa al procedimento ... c.d. WHY NOT", sollecitava l'inoltro di informazioni funzionali "alle valutazioni di competenza" della Procura Generale a norma dell'art. 372 lett. a) e b) c.p.p.; • in pari data lo stesso Avvocato Generale trasmetteva, con nota riservata, la missiva richiamata anche all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia e alla Procura Generale presso la Corte Suprema "per opportuna conoscenza, e con preghiera di far conoscere ... se nei confronti del dottor Luigi de MAGISTRIS, sost. Procuratore Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, siano in torso iniziative disciplinari relativamente al procedimento penale" n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT; • il successivo 19 ottobre 2007 il dott. MURONE, Procuratore Aggiunto Vicario di CATANZARO, evadeva la sollecitazione pregressa, stigmatizzando le "molteplici segnalazioni gia trasmesse relative alle modalità di conduzione del procedimento in questione da parte del magistrato assegnatario", sottolineando, in riferimento alla "eventuale situazione di incompatibilità del magistrato assegnatario", in ipotesi rapportabile "alle previsioni di cui all'art. 36 co. 1 lett. a) - d) c.p.p. ", che "il Ministro della giustizia on. MASTELLA, a seguito di inchiesta disposta a carico del dr. DE MAGISTRIS, che ha pure riguardato aspetti relativi alla conduzione del procedimento in parola, ha esercitato azione disciplinare nei confronti del medesimo magistrato, proponendo al Consiglio Superiore della Magistratura ... la richiesta cautelare del trasferimento d'ufficio, il cui esame è iniziato dinnanzi alla sezione disciplinare nella seduta dell'8.10.2007"; segnalando, in risposta alla "specifica richiesta in oggetto", che il P.M. procedente aveva disposto l'iscrizione dell'Onorevole Clemente MASTELLA nell'ambito dell'inchiesta c.d. "WHY NOT" con provvedimento in data 14/10/2007, comunicato allo stesso Procuratore Aggiunto e, attraverso la sua persona, al Procuratore Capo, evidenziando anche l'avvenuta formulazione di uno "specifico rilievo nei confronti del magistrato procedente in merito alla omissione della doverosa preventiva informazione circa l'acquisizione della nuova notizia di reato a carico del Ministro della Giustizia", segnalando comunque che non risultava alcuna formulazione di richiesta di astensione da parte del P.M. procedente e che non risultava "in altro modo disposta la sua sostituzione"; • lo stesso 19 ottobre 2007 l'Avv. Generale F.F. di Procuratore Generale della Repubblica, sulla base della relazione del Procuratore Aggiunto della Repubblica trasmessa in pari data e sulla base della nota riservata del 16 ottobre 2007, rimasta peraltro inevasa per la parte di competenza dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, disponeva l'avocazione del procedimento n. 2057/06 mod. 21 della Procura della Repubblica di Catanzaro, in applicazione dell'art. 372, comma 1° lett. b) ed a) c.p.p., dell'art. 34 c.p.p., dell'art. 36 c.p.p., dell'art. 52 c.p.p. c.p.p., evidenziando in motivazione di: 1) doversi considerare "incompatibile" al singolo procedimento il Magistrato del P.M. che versa in una delle situazioni previste dall'art. 36 lett. a), b), d) ed e) c.p.p.; 2) essere in atto, nei confronti del dott. Luigi de MAGISTRIS, una richiesta cautelare
per il trasferimento d'ufficio avanzata il 13 settembre 2007 dal Ministro della Giustizia in carica, On.le Clemente MASTELLA ai sensi dell'art. 14 D.L. sulla responsabilità dei Magistrati; 3) che "l'azione disciplinare e stata più volte esercitata dallo stesso Ministro nei confronti del Magistrato sopra indicato, e che sono in torso presso l'ISPETTORATO GENERALE ulteriori iniziative disciplinari, alcune delle quali si riferiscono alla gestione del procedimento denominato WHY NOT, proprio a seguito di segnalazioni inviate a suo tempo" dalla Procura Generale di CATANZARO; 4) che il 14 ottobre 2007 il P.M. procedente aveva disposto, "con personale iniziativa, senza preventiva comunicazione - e comunque senza previo concerto con il Capo dell'Ufficio ai cui controlli costantemente si sottrae - l'iscrizione al RE.GE. ... del nominativo dell'On.le MINISTRO CLEMENTE MASTELLA per i reati ex artt. 110, 323, 640 cpv. C.P. e 7 Legge 19511974 siccome commessi in CALABRIA e a ROMA con condotta ancora in atto", imputazioni per le quali andava invece investito il TRIBUNALE dei MINISTRI; 5) che lo stesso P.M. delegato alla inchiesta c.d. WHY NOT aveva denunziato la "sua personale convinzione di essere soggetto ad intimidazioni e condizionamenti, dipendenti dalle sue attività di indagine siccome impliciti - ed estrinsecatisi - in insistite attività degli Organi ministeriali di vigilanza"; 6) che, pertanto, nella fattispecie concreta doveva ritenersi il P.M. procedente versare in evidente situazione di "conflitto di interessi","in considerazione della circostanza di essere il predetto Magistrato, contemporaneamente, inquisito disciplinarmente dal MINISTRO MASTELLA, ma anche inquisitore in sede penale della persona fisica che riveste la carica di MINISTRO GUARDASIGILLI"; 7) che il P.M. delegato alle investigazioni preliminari non era stato sostituito nella designazione; 8) che sulla base della "contestazione riportata nel RE.GE., competente alle indagini preliminari appare essere il TRIBUNALE dei MINISTRI , anche in ordine ai soggetti concorrenti nel reato ascritto al MINISTRO MASTELLA, e che, infine, al medesimo TRIBUNALE vanno trasmessi immediatamente tutti gli atti, per le valutazioni di competenza in ordine alle eventuali connessioni soggettive ed oggettive, e che non e nota alcuna ragione per ritardare l'adempimento"; • sempre il 19 ottobre 2007 il decreto così predisposto veniva inoltrato, per la immediata esecuzione, alla Procura della Repubblica di CATANZARO, con la precisa disposizione che il fascicolo fosse trasmesso "seppure in attesa di fascicolazione ed indite degli atti"; • ancora il 19 ottobre 2007 - in "immediata esecuzione" del pedissequo provvedimento licenziato dal Procuratore della Repubblica dott. Mariano LOMBARDI che soltanto tre giorni dopo, e cioè il 22 ottobre 2007, avrebbe formalizzato l'ulteriore disposizione di procedere alla comunicazione del decreto di avocazione al Sostituto Procuratore delegato alle indagini preliminari - la segreteria dell'Ufficio del P.M. di primo grado trasmetteva gli atti del procedimento "allo stato in possesso" della stessa, segnalando, fra l'altro, che si trattava di fascicolo costituito da circa trenta faldoni e che mancava parte del c.d. fascicolo principale, a suo tempo
inoltrato all'Ufficio del G.I.P. del locale Tribunale per incombenze di natura procedimentale e non ancora restituito; • il 20 ottobre 2007 l'Avvocato Generale avocante trasmetteva, con provvedimento solo formale rimasto privo di effettività fino al successivo 23 ottobre, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ROMA, per l'inoltro al Collegio per i reati ministeriali, l'intero incartamento del procedimento n. 2057/06/21, denominato WHY NOT, "significando che si intende trasmettere per competenza funzionale solo in relazione alla posizione dell'On.le Ministro Guardasigilli Clemente MASTELLA e degli eventuali concorrenti nei reati, come da ipotesi di contestazione indicata nella relazione del Sig. Procuratore della Repubblica di Catanzaro (v. nota allegata a .firma del Sostituto dott. DE MAGISTRIS)", sottolineando come l'invio di tutto il fascicolo dovesse ritenersi funzionale ad una valutazione complessiva delle emergenze di indagine e delle eventuali connessioni soggettive, oggettive e probatorie, nonchè della utilizzabilità degli atti d'indagine rilevanti per la posizione dell 'On.le Ministro; evidenziando le dichiarazioni di T.P. (il testimone di giustizia Tursi Prato) per un primo esame del merito, limitatamente all'aspetto di interesse del Procuratore della Repubblica investito della vicenda; • il 23 ottobre 2007 la stessa Autorità avocante inviava nuova missiva al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ROMA segnalando di non avere potuto dare corso al pregresso provvedimento di inoltro "per la necessità di concedere alla Segreteria il tempo necessario alla formazione dei plichi (n. 32 faldoni) nonchè alla organizzazione del trasporto materiale dell'incarto"; evidenziando l'ulteriore incombenza inerente un provvedimento di separazione dal procedimento principale di "un filone non collegato a quello principale"; • ancora il 23 ottobre 2007 il Procuratore Generale F.F. trasmetteva al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANZARO una nota con la quale, premessa la necessità di procedere alla designazione del "Magistrato incaricato delle indagini preliminari nel procedimento penale n. 2057/06 c.d. WHY NOT ed eventualmente nei procedimenti che dovessero essere separati", richiedeva, con assoluta urgenza, "se possibile previo interpello di tutti i sostituti assegnati alla trattazione dei reati contro la P.A.", la segnalazione di almeno due Magistrati cui potere delegare la conduzione dell'inchiesta in oggetto; • il successivo 24 ottobre 2007 il Procuratore Aggiunto, dott. MURONE, evadeva la richiesta della Procura Generale e, dopo avere rappresentato la delicata situazione inerente l'organico effettivo della Procura della Repubblica di CATANZARO, segnalava come in realtà i sostituti addetti alla sezione "reati contro la P.A." fossero soltanto tre, uno dei quali si identificava nel Magistrato destinatario del provvedimento di avocazione; come il secondo, il dott. CURCIO, fosse già assorbito da altro complesso procedimento penale; come in definitiva l'unico sostituto che potesse segnalare era il dott. DE TOMMASI, Magistrato, peraltro, all'uopo interpellato e che aveva "manifestato una pronta disponibilità"; • il 27 ottobre 2007 l'Autorità avocante trasmetteva alle altre sette Procure del Distretto di Corte di Appello una ulteriore richiesta di designazione di un magistrato per applicazione alla trattazione del procedimento c.d. WHY NOT;
• il 6 novembre 2007 in esito a plurimi contatti interpersonali intervenuti, fra l'altro, con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CROTONE e con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAOLA, e a seguito delle risposte negative fatte pervenire alla Procura Generale dalle Procure di CASTROVILLARI, COSENZA, LAMEZIA TERME, ROSSANO, VIBO VALENTIA, nonchè della risposta "formalizzata" dalla Procura di CROTONE lo stesso 6 novembre, con la quale si dava atto che nessun Magistrato aveva dato la propria disponibilità alla designazione, ma che, nella ipotesi di designazione d'ufficio, si "segnalava" il nominativo del dott. BRUNT per la sua maturata esperienza nel settore dei reati contro la P.A., il Procuratore Generale F.F., ancora formalmente inevaso l'interpello ad opera dell'Ufficio della Procura di PAOLA, il cui Procuratore pure aveva segnalato - dapprima per le vie brevi e poi con nota formale - la disponibilità dei dottori Eugenio Facciolla e Stefano Berni Canani, nonchè dei dottori Francesco Greco e Antonella Lauri, tutti sostituti già impegnati nella trattazione di procedimenti penali (con particolare riferimento i primi due ad indagini sul settore eolico e gli altri due ad indagini nell'ambito del lavoro interinale) contigui all'inchiesta WHY NOT, adottava due distinti provvedimenti di "applicazione", con cui:
1) sulla base degli atti del procedimento avocato, della necessità di provvedere allo stralcio della posizione di alcuni indagati e della opportunità di applicare alla Procura Generale altro Magistrato del Distretto per la trattazione, in coassegnazione con lo stesso Avvocato Generale, del filone stralciato, preso atto di quanto comunicato dal Procuratore della Repubblica di CATANZARO, decretava, in esito ad "una scelta in pratica necessitata, con effetto immediato la destinazione in applicazione del dottor DE TOMMASI, sostituto procuratore in CATANZARO, presso la locale Procura Generale per la trattazione dello stralcio, salvo diverso avviso del Consiglio Superiore della Magistratura", cui il carteggio relativo a detta iniziativa veniva inoltrato per gli aspetti inerenti la posizione del Magistrato designato, uditore giudiziario con funzioni, ritenuto comunque dall'Autorità avocante idoneo alla applicazione in ragione della progressione in carriera ("seppure uditore giudiziario ha completato nel mese di luglio c.a. l'anno di servizio e che pertanto sussistono in atto le condizioni di legge per la sua nomina a Magistrato di Tribunale, anche se questa non e ancora formalmente intervenuta"); 2) sulla base del decreto di avocazione, della opportunità di applicare alla Procura Generale "altro magistrato del distretto per la trattazione, in coassegnazione con lo scrivente, del procedimento penale n. 2057/06", decretava, "sentiti in merito alla applicazione il Procuratore della Repubblica di CROTONE e il sostituto dottor P. BRUNI, ed avuto riguardo all'interpello effettuato, con effetto immediato, l'applicazione del dottor Pierpaolo BRUNI, sostituto procuratore in CROTONE, alla Procura Generale per la trattazione del procedimento penale derivante dal summenzionato stralcio", definendo quella scelta praticamente necessitata alla luce delle "improrogabili necessità di servizio" dell'Ufficio avocante e della "valutazione comparativa delle esigenze degli altri uffici di Procura del Distretto", ciò ad onta dell'esito dei pregressi colloqui intercorsi con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAOLA e con uno dei sostituti in servizio presso quell'Ufficio,
colloqui dai quali era emersa, per un verso, la opportunità di coinvolgere nell'inchiesta WHY NOT i
PP.MM. di PAOLA per motivi di contiguità investigativa, e, per altro verso, la manifestata chiara disponibilità all'applicazione di almeno due dei sostituti di detto Ufficio (i dottori FACCIOLLA e BERNI CANANI); esito, peraltro, che si tramutava in una nota, a firma del Procuratore della Repubblica di PAOLA, di riscontro alla richiesta di designazione di un Magistrato da applicare al Generale Ufficio, ritenuta intempestiva, ma inoltrata tardivamente alla Autorità richiedente solo a cagione delle assicurazioni da questa fornite per le vie brevi circa i tempi occorrenti per la formale risposta all'interpello del 27 ottobre 2007., • lo stesso 6 novembre 2007 il sostituto procuratore dottor DE TOMMASI veniva immesso nell'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica; • il successivo 13 novembre 2007 il sostituto procuratore dottor BRUNI veniva, a sua volta, immesso nell'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica. In tal modo operando: 1) veniva attestata (con condotta materialmente eseguita dal solo dott. Favi, ma in concorso psicologico con gli altri indagati secondo lo schema concorsuale sopra già indicato) in un atto pubblico, contrariamente al vero, una situazione di "conflitto di interessi" fra il Magistrato del P.M. (dott. DE MAGISTRIS), inquisito disciplinarmente, e il Ministro della Giustizia (On. le MASTELLA) inquisito dall'A.G. ordinaria nella persona di quel Sostituto Procuratore, facendo apparire una situazione di presa di interesse personale del P.M. di primo grado delegato all'inchiesta WHY NOT che avrebbe iscritto il nominativo del Ministro della Giustizia pro tempore nel registro degli indagati, peraltro per ipotesi di reato che sarebbero state di competenza di altra Autorità, a seguito della iniziativa cautelare, intervenuta un mese prima di detta iscrizione, dello stesso Ministro e dell'esercizio ripetuto dell'azione disciplinare nei confronti di quel Magistrato, in un momento caratterizzato da ulteriori iniziative disciplinari in corso presso l'Ispettorato Generale (vicenda - quella della iscrizione nel registro degli indagati del Ministro On.le MASTELLA - per la quale, peraltro, il dott. DE MAGISTRIS e stato indagato per abuso di ufficio nel procedimento n. 6427/2008 Mod. 21, Re.Ge. della Procura di Salerno, definito con decreto di archiviazione); mentre, invece, l'iscrizione del nominativo del Ministro della Giustizia pro tempore era stata valutata dal P.M. procedente solo come un atto dovuto e le iniziative disciplinari attivate nei confronti di quello stesso Magistrato inquirente inerivano aspetti e comportamenti non interferenti con lo specifico filone investigativo che aveva portato all'iscrizione dell'Onorevole Clemente MASTELLA nell'ambito dell'inchiesta c.d. "WHY NOT", essendo quelle iniziative disciplinari, in effetti, incentrate su: - vicende procedurali nell'ambito della diversa inchiesta c.d. "TOGHE LUCANE" (relazione ispettiva dell'8 marzo 2007); - aspetti ben individuati del procedimento penale c.d. "POSEIDONE"; - esistenza delle condotte illecite ipotizzate dal dott. DE MAGISTRIS a carico di
alcuni Magistrati di CATANZARO; - aspetti inerenti la patologica diffusione mediatica di una informazione di garanzia emessa nei confronti di una persona sottoposta ad indagini nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT; - elementi di criticità nei rapporti fra il capo dell'Ufficio di Procura dell'epoca, dott. Mariano LOMBARDI e il sostituto dott. DE MAGISTRIS; - coinvolgimento di un Magistrato della D.N.A.; - omessa partecipazione al Procuratore Capo di CATANZARO e al Procuratore Aggiunto (Vicario) di notizie formalmente richieste al sostituto DE MAGISTRIS; il tutto come formalmente comunicato dall'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia nelle relazioni ispettive del 3 e del 15 ottobre 2007, che chiudevano nel descritto ambito le iniziative disciplinari di quel periodo, contrariamente a quanto invece attestato nel corpo del decreto n.1107 R. AV del 19 ottobre 2007, ove si faceva scaturire la necessità dell'avocazione da una falsa rappresentazione di una situazione di "conflitto di interessi"; 2) veniva, quindi, disposta l'avocazione di un delicato, complesso ed articolato procedimento penale - iscritto per gravi ipotesi di reato incentrate sulla illecita gestione regionale di commesse, appalti e finanziamenti pubblici nei settori della informatizzazione e innovazione tecnologiche degli uffici pubblici, del lavoro interinale, della sanità, dell'energia eolica - senza alcuna consultazione da parte del Procuratore Generale F.F., nè prima nè dopo l'avocazione, con il Sostituto dott. DE MAGISTRIS (consultazione almeno opportuna per riferire circa le strategie investigative in itinere, gli eventuali collegamenti fra i vari filoni di indagine, il coordinamento della Polizia Giudiziaria e dei consulenti tecnici), ma anzi sulla sola base delle notizie apprese dal Procuratore Aggiunto Vicario, dottor MURONE che, per sua stessa ammissione, come formalizzata anche nel decreto n.1/07 Reg. Av., era stato tenuto ai margini di quella vicenda procedimentale; 3) veniva investita, sulla sola base di quanto desumibile dalle iscrizioni al RE.GE., e quindi senza alcuna (almeno ufficiale) cognizione di causa, la Procura della Repubblica di ROMA per il successivo coinvolgimento dell'Autorità competente a conoscere dei reati cc.dd. ministeriali, peraltro così ritardando di fatto l'iter procedimentale che quel filone investigativo avrebbe dovuto avere fin dall'inizio presso quella Procura Generale, senza dubbio competente; 4) veniva così intrapresa da subito un'opera di parcellizzazione dell'unitario contesto investigativo senza una piena cognizione degli atti del procedimento avocato; • veniva infatti decisa una prima separazione, evidentemente meditata, per come preannunciata nei provvedimenti sopra indicati, in un momento ancora anteriore rispetto alla predisposizione del decreto di avocazione e quindi sulla base di presupposti che a stretto rigore non potevano essere noti nè all'Autorita avocante nè al Procuratore Aggiunto Vicario; • veniva poi separata la posizione del Ministro della Giustizia e di tutte le persone potenzialmente concorrenti nei reati ipotizzati a carico di questi, con un provvedimento, peraltro, che delegava all'Ufficio del P.M. capitolino la "valutazione complessiva delle emergenze di indagine", "delle eventuali connessioni soggettive,
oggettive e probatorie", "della utilizzabilità degli atti d'indagine rilevanti per la posizione dell'On.le Ministro", in definitiva di tutti gli atti ed elementi sottesi alla competenza funzionale di ROMA, come individuata dall'Autorità avocante, provvedimento poi disatteso dalla Procura della Repubblica di ROMA che, all'esito degli accertamenti preliminari espletati, restituiva, il 28 novembre 2007, il carteggio all'A.G. di CATANZARO con la seguente, testuale motivazione: "... Esaminati tutti gli elementi raccolti nel torso dell'indagine, questo ufficio ha ritenuto non sussistere alcun atto o condotta dell'On. Mastella in rapporto di "strumentale connessione" con le competenze di Ministro della Giustizia e, pertanto, ha proceduto, in via ordinaria, ai necessari approfondimenti d'indagine al fine di verificare se emergessero fatti-reato e se gli stessi fossero stati commessi in Roma. ... All'esito degli approfondimenti investigativi effettuati, e qui richiamati, si ritiene di escludere che emergano, almeno allo stato degli atti, elementi diversi dall'asserita esistenza di rapporti d' amicizia tra Antonio Saladino e l'On. Clemente Mastella e che, quindi, vi siano fonti di prova che depongano per la sussistenza di reati commessi in Roma. Conclusivamente, rilevato che non emerge alcun elemento che possa far ritenere la competenza di quest'Ufficio e che, anzi, la contestazione del concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p., impone di ritenere la connessione, ex art. 12 lett. a) c.p.p., del presente procedimento con il procedimento penale n.2057/07 della Procura di Catanzaro, TRASMETTE gli atti ritenendo, alla luce degli ulteriori elementi acquisiti da quest'Ufficio, la competenza per territorio dell'A. G. di Catanzaro ex art. 12 lett. a) c.p.p."; 5) veniva seguita una procedura di interpello, concordata fra Avvocato Generale e Procuratore Aggiunto Vicario, funzionale ad applicazioni che di fatto non avrebbero apportato una "dote" conoscitiva idonea a facilitare e ad accelerare in qualche modo il processo di apprensione del vastissimo materiale investigativo; • veniva all'uopo evitato che i Magistrati della Procura di PAOLA potessero intervenire attivamente nelle indagini in corso con un bagaglio conoscitivo reale e già effettivo acquisito (essendosi occupati, in particolare i dott.ri FACCIOLLA e BERNI CANANI, del c.d. "filone eolico" dell'indagini WHY NOT); • venivano invece immessi nella trattazione dell'inchiesta, nelle more già smembrata dalle determinazioni sopra richiamate, prima il Sostituto dott. DE TOMMASI, uditore giudiziario con funzioni in attesa del passaggio alla qualifica di Magistrato di Tribunale, poi il Sostituto dott. BRUNI, il quale aveva ripetutamente rappresentato e motivato il suo diniego alla richiesta di disponibilità con obiettivi riferimenti non solo ai carichi di lavoro "ordinari" della Procura presso la quale prestava servizio, ma anche alle notorie "applicazioni" alla D.D.A. di CATANZARO, i cui percorsi amministrativi erano peraltro ben noti alla Procura Generale. In tal modo operando, quindi, si creavano i presupposti quantomeno per una prevedibile e inevitabile stagnazione delle attività investigative in corso, conseguente all'allontanamento dall'inchiesta del Magistrato inquirente fin dall'origine esclusivo titolare della stessa, alla parcellizzazione dei vari filoni di indagine, al coinvolgimento in una realtà investigativa in pieno svolgimento, estremamente vasta e complessa, di due sostituti del tutto estranei alle logiche di indagine fin a quel momento seguite, per di più non esonerati dai compiti inerenti le loro rispettive
funzioni di origine. In definitiva, si andava a concretizzare, di fatto, una illecita attività di interferenza sull'iter del procedimento penale in questione e comunque si determinava almeno un suo rallentamento tale da favorire, di per sè ed almeno per un iniziale periodo di tempo, le persone implicate nelle indagini preliminari del procedimento penale n. 2057/06 c.d. WHY NOT e fra queste, in particolare, l'imprenditore Antonio SALADINO, soggetto al centro di un settore consistente delle attività investigative, ed anche alcuni dei soggetti già coinvolti nella pregressa inchiesta c.d. "POSEIDONE", revocata al Magistrato co-titolare nel marzo del 2007, come l'avvocato Senatore Giancarlo PITTELLI e l'onorevole Sottosegretario Giuseppe GALATI, il primo dei quali era collegato anche ad iniziative pre-disciplinari intraprese dai vertici degli Uffici inquirenti di CATANZARO, e segnatamente dal Procuratore Aggiunto Vicario e dall'Avvocato Generale F.F. di Procuratore Generale, sulla premessa di una prospettata duplicazione di iscrizioni in realta non verificata, ne soprattutto verificabile per la mancata conoscenza, all'epoca, degli atti dell'inchiesta WHY NOT, iniziative, peraltro, sinergiche a quella intrapresa direttamente dall'avvocato Senatore PITTELLI, che il 15 giugno 2007 evocava i poteri ispettivi delle competenti Autorità, segnalando che il P.M.
correlazione tra la percentuale di quota sottoscritta dall'avv. Greco nel capitale della società "ROMA 9" (peraltro quota societaria garantita da un mutuo sottoscritto personalmente dal dott. LOMBARDI) e la percentuale delle singole somme versate dai soci rispetto all'onere complessivo sostenuto per l'acquisto del predetto appartamento; precisamente, mentre la quota sottoscritta dal GRECO nella società era pari al 12,5 % del capitale sociale, l'assegno versato da quest'ultimo per l'acquisto del citato appartamento era pari all'importo di euro 50.000, quindi al di sotto di quanto avrebbe dovuto di norma versare in virtù della rispettiva quota di capitale sociale, se rapportata al complessivo valore dell'immobile acquistato, pari, almeno per quanto dichiarato, al prezzo versato di euro 750.000, ma con un valore commerciale effettivo anche maggiore; in altri termini, il GRECO avrebbe dovuto versare - trattandosi di fatto, per quanto dissimulato, di un aumento di capitale the la società ROMA 9 richiedeva ai singoli soci per la realizzazione dell'operazione immobiliare - una somma pari ad euro 93.750, quindi realizzando il GRECO un concreto risparmio di euro 43.750 circa; denaro risparmiato e comunque utilità, complessivamente derivanti da quella operazione immobiliare e dagli evidenti vantaggi economici connessi alla disponibilità di uno studio in un immobile prestigioso del centro di Catanzaro, da ritenersi ricevute, anche per i tempi dell'operazione, in rapporto sinallagmatico con quel patto corruttivo tra l'avvocato PITTELLI e il dottore LOMBARDI di preventiva messa a disposizione delle funzioni apicali svolte da quest'ultimo, essendosi così di fatto assicurato il primo, una capacità di influenzare, per il tramite del secondo, anche le scelte degli altri Uffici giudiziari di vertice del Distretto di Catanzaro, quale la Procura Generale chiamata a decidere dell'avocazione dell'inchiesta WHY NOT in cui lo stesso PITTELLI risultava indagato; avendo il SALADINO
- assicurato le assunzioni di parenti e conoscenti del dottor MURONE ed in particolare del cugino RUBERTO Pietro e di COCCIOLO Roberta, moglie di RUBERTO Luca, in servizio presso l'Ufficio della Procura della Repubblica di Catanzaro e legato da vincoli di parentela alla moglie del dott. MURONE, grazie ai complessi assetti societari facenti capo al SALADINO (tra cui la WHY NOT OUTSOURCING s.r.l. e la NEED & PARTNERS con sede in LAMEZIA TERME), società peraltro entrate fin dall'inizio nell'ambito delle investigazioni dell'inchiesta c.d. WHY NOT; vantaggi economici e utilità, procurate alle indicate persone, in rapporto sinallagmatico con quel patto corruttivo tra il SALADINO e il dottore MURONE di preventiva messa a disposizione delle funzioni direttive svolte da quest'ultimo, essendosi cosi di fatto assicurato il primo, una capacità di influenzare, per il tramite del secondo, anche le scelte degli altri Uffici giudiziari di vertice del Distretto di Catanzaro, quale la Procura Generale chiamata a decidere dell'avocazione dell'inchiesta WHY NOT in cui lo stesso SALADIONO risultava indagato.
Fatti commessi in CATANZARO fino al 17 novembre 2007, giorno dell'inoltro al C.S.M. del decreto di applicazione del dottor DE TOMMASI — competenza ex art. 11 c.p.p. IANNELLI - GARBATI - DE LORENZO - CURCIO CAPO C) del delitto di cui agli artt. 110 — 81 I cpv. — 328 1 comma — 378 c.p., perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, in concorso tra loro agendo il dott. IANNELLI nella veste di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, il dott. GARBATI e il dott. DE LORENZO in quella di Sostituti Procuratori Generali delegati alla trattazione del procedimento penale n. 2057/06/21, n. 1/07 R. Avoc, c.d. WHY NOT, con il contributo decisionale del dott. CURCIO, comunque interessato alla vicenda quale Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro delegato alla trattazione del procedimento penale n. 1592/07/21 (gia n. 1217/05/21 c.d. POSEIDONE), nel quale aveva definito le posizioni di alcuni indagati (tra cui il GALATI Giuseppe e PITTELLI Giancarlo) con richiesta di archiviazione del 7 aprile 2008; indebitamente rifiutavano di compiere atti del proprio ufficio non procrastinabili per ragioni di giustizia e, segnatamente, di trasmettere, nonostante le plurime sollecitazioni, all'Ufficio della Procura della Repubblica di Salerno, competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti i Magistrati del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro, una serie di atti, dettagliatamente indicati, del procedimento penale n. 2057/06/21, n. 1/07 Reg. Avoc. c.d. WHY NOT, avocato dalla Procura Generale di CATANZARO nell'ottobre del 2007, necessari ai fini dell'accertamento di fatti-reato di esclusiva competenza funzionale ex art. 11 c.p.p., riguardanti la posizione dei dottori Mariano LOMBARDI, gia Procuratore della Repubblica di CATANZARO, Salvatore MURONE, Procuratore Aggiunto Vicario di CATANZARO, Adalgisa RINARDO, Giudice e Presidente di Sezione del Tribunale di CATANZARO, Dolcino FAVI, Avvocato Generale di CATANZARO, quali persone sottoposte ad indagini, in concorso con altre, nell'ambito del procedimento penale n. 11551/07/21 (poi riunito al presente), nonchè la posizione dei dottori
LOMBARDI, MURONE e FAVI, quali persone sottoposte ad indagini, in concorso con altre, per i reati di calunnia, rivelazione del segreto d'ufficio, diffamazione reiterate ed aggravate nell'ambito del procedimento penale n.11556/07/21 (all'epoca gia pendente presso la Procura di Salerno). In particolare: • con provvedimento del 24 febbraio 2008, e quindi a distanza di oltre tre mesi dall'avocazione dell'inchiesta WHY NOT ad opera della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di CATANZARO, l'Ufficio della Procura della Repubblica di Salerno richiedeva al Procuratore Generale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 117 c.p.p., copia di atti, specificamente indicati, alcuni dei quali di chiara matrice "amministrativa" e comunque extra-investigativa, quali: verbali di nomina di consulenti tecnici, pratica n. 01/07 inerente la disposta avocazione dell'inchiesta WHY NOT, revoca dell'incarico di consulenza tecnica conferito al dottor GENCHI; altri atti da tempo discoverati a seguito delle istanze di riesame, relativi al procedimento penale n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT, evidenziando all'uopo espressamente la necessità della sollecitata acquisizione funzionale all'accertamento di fatti la cui competenza resta già radicata presso l 'A.G. di SALERNO in ossequio al disposto normativo di cui al richiamato art. 11 c.p.p.; • a fronte della nota interlocutoria di riscontro del 13 febbraio 2008 a firma del Procuratore Generale di Catanzaro dott. IANNELLI, con la quale, da un lato, si sottolineava la ritenuta necessità di specificare le sottese esigenze di natura investigativa proprie della Procura richiedente, onde evitare di incorrere nel divieto di cui all'art. 329 C.P.P., dall'altro, si prospettava la disponibilità di quella Procura Generale ad una riunione di coordinamento fra inquirenti da tenersi in CATANZARO, l'atto di nuovo impulso ex art. 117 c.p.p. veniva reiterato dall'Ufficio della Procura di Salerno in data 4 marzo 2008, con ulteriori e più precise indicazioni in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza dell'acquisizione, strettamente correlate al complesso tracciato "istruttorio" percorso a norma dell 'art. 11 c.p.p.; in particolare: si rimarcava la competenza funzionale dell'Ufficio richiedente a conoscere di accadimenti e dati documentali; si evidenziava che "fra le persone sottoposte ad indagini vi sono anche il dottor FAVI Dolcino, Avvocato Generale della Repubblica in CATANZARO e, per un determinato arco temporale, Procuratore Generale F.F. in CATANZARO; il dottor MURONE Salvatore, gia Procuratore Aggiunto in CATANZARO, ora Procuratore della Repubblica F.F."; si richiamava la quantomeno inopportunità, in detto contesto, ulteriormente "segnalato", dell'evocato ricorso ad una riunione di coordinamento fra Autorità inquirenti; si sollecitava l'attenzione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di CATANZARO circa la natura affatto peculiare di molti degli atti richiesti, con le seguenti testuali espressioni: "si segnala inoltre che il veicolo processuale cui si è fatto ricorso (art. 117 C.P.P.) contempla espressamente la possibile "deroga al divieto stabilito dall'art. 329" Codice
di Rito. In riferimento al quale - corre comunque l'obbligo di evidenziare - sembra davvero poco pertinente allorquando lo si pone in relazione: ad atti di natura endoprocedimentale (nomina di consulenti; conferimento incarichi; revoche incarichi; etc.); ad atti già oggetto di divulgazione endoprocessuale (interventi del Tribunale del Riesame); ad atti aventi natura esclusivamente "procedurale" inidonei di per se ad interferire con le indagini preliminari. Con questa ultima citazione ci si vuol riferire espressamente alla pratica n. 1/07 inerente la procedura di avocazione seguita dall'Avvocato Generale cons. dottor FAVI Dolcino, da quanto risulta ancora in servizio presso codesto Generale Ufficio, per il procedimento penale originariamente contrassegnato dal n. 2057/06/21 (c.d. inchiesta WHY NOT). Per come puntualmente sottolineato al punto 11) della "riservata urgente" rimasta nella sostanza inevasa, gli atti richiesti avevano - ed hanno - natura extraprocessuale (o se si vuole, "amministrativa") nel senso della non interferenza diretta con le indagini in corso a CATANZARO ed il loro oggetto"; • con nota del 13 marzo 2008, peraltro inviata, sia "per conoscenza", sia "per quanto di eventuale competenza", anche al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Procuratore Generale di SALERNO ed al C.S.M., il Procuratore Generale di Catanzaro, dott. IANNELLI, ritenendo sostanzialmente immotivate le richieste dell'Ufficio della Procura di Salerno, trasmetteva solo copia di parte degli atti procedimentali ed amministrativi relativi alla procedura dell'avocazione a firma del dr. Dolcino FAVI; non riteneva, invece, "a pena di violare il rigoroso dettato del codice di rito e delle rationes iuris sottostanti, di trasmettere copia degli altri numerosissimi atti tra i quali, si indicano perfino quelli a firma di questo Procuratore Generale e funzionali ad una ripartizione interna del lavoro investigativo, allo stato coperti da segreto''; • la richiesta di copia di atti del procedimento c.d. WHY NOT rivolta al Procuratore Generale di Catanzaro veniva reiterata con atto del 20 maggio 2008 ed integrata da ulteriori e più precise indicazioni in ordine ai nominativi dei Magistrati iscritti e di alcune delle persone sottoposte ad indagini nella ritenuta veste di concorrenti, ai fatti reato ipotizzati, con plurimi, dettagliati riferimenti al le ragioni investigative poste a fondamento delle singole richieste di inoltro a norma dell'art. 11 C.P.P., del seguente testuale tenore: "... Segnatamente, gli atti e i documenti indicati ai punti 1-8 delle richiamate richieste si rendono necessari in relazione alla verifica probatoria di presunte condotte corruttive ipotizzate a carico dei Magistrati dottori Mariano LOMBARDI, Salvatore MURONE, Adalgisa RINARDO, integrate dal compimento di atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere, anche con l'apporto e la intermediazione di ... ed in cambio di favori di varia natura a beneficio proprio o di terzi, nell'esercizio delle rispettive funzioni giurisdizionali, in relazione alla trattazione del procedimento penale n. 2057/06/21 (c.d. WHY NOT), allo scopo di favorire alcuni dei soggetti indagati e ostacolare, comunque, il regolare corso della Giustizia a vantaggio degli stessi. Le risultanze investigative acquisite agli atti del procedimento penale n. 2057/06/21 (c.d. WHY NOT) a seguito dell'attività esperita dal Pubblico Ministero dr. De MAGISTRIS sino al 22 ottobre 2007 - data della notifica del provvedimento di
avocazione a firma del Procuratore Generale F.F. dr. Dolcino FA VI - si rendono indispensabili ai fini della verifica della posizione dei soggetti indagati nell'ambito del procedimento c.d. WHY NOT, tra i quali Antonio SALADINO, favoriti dalle presunte condotte corruttive, nonchè dei rapporti dei predetti con soggetti di interesse investigativo per questo Ufficio. Gli atti indicati ai punti nn. 9-10 si rendono necessari in relazione ad episodi di patologica interferenza, già segnalati a codesto Generale Ufficio, posti in essere in danno di Caterina MERANTE e Daniela MARSILI persone informate dei fatti nel procedimento n.2057/06/21. Con riferimento poi agli atti di cui ai punti nn. 11-14 e, quindi, alla vicenda dell'avocazione del procedimento c.d. WHY NOT, si rappresenta quanto segue. I documenti non ancora trasmessi si inseriscono a pieno titolo nella vicenda de qua. A tali documenti deve aggiungersi la nota n. 6689/07 — 189/07 ris. del 16 ottobre 2007 trasmessa dalla Procura Generale di CATANZARO all'Ispettorato Generale di ROMA e alla Procura Generale presso la Suprema Corte. Si rileva, inoltre, dalla impaginazione del sottofascicolo all. 1, inoltrato a SALERNO il decorso 13 marzo, la mancanza di alcuni fogli che rende alquanto difficoltosa la lettura cartolare della vicenda. Si aggiunge che le lacune rappresentative allo stato connesse alla carenza documentale in questione ostano ad una ricostruzione quanto più possibile aderente alla realtà degli accadimenti oggetto delle investigazioni. Ciò vale anche per i provvedimenti adottati successivamente al decreto licenziato il 19 ottobre 2007, la cui lettura interferisce oggettivamente con la parte motiva dello stesso. Al riguardo si segnala la necessità di allegare anche la richiesta ed il decreto di archiviazione inerenti la posizione del Senatore MASTELLA, attesa la diretta connessione esistente con la decisione di avocare le indagini preliminari fino a quel momento coordinate dalla Procura di CATANZARO. In proposito si segnala che non risulta trasmesso nessun provvedimento dell'A. G. di ROMA inerente la restituzione degli atti a CATANZARO, circostanza desumibile soltanto dal testo della nota del 13 marzo c.a. a firma della S. V.. Anche in questo caso la interferenza delle determinazioni assunte dall'A.G. di ROMA con le tematiche in trattazione a SALERNO e .facilmente desumibile dal testo del decreto licenziato il 19 ottobre 2007. Quanto ai provvedimenti di "separazione/stralcio" la relativa richiesta di sponda documentale attiene, ancora una volta, alla necessità "istruttoria" di verificare … l'iter seguito per addivenire al decreto in questione anche alla luce delle determinazioni assunte subito dopo dalla medesima Autorità. In quest'ultima ottica, pure i provvedimenti licenziati successivamente dalla S. V, direttamente o di concerto con i Magistrati "delegati", assumono importanza dimostrativa ..."; • la nota veniva direttamente consegnata dal Procuratore della Repubblica di Salerno al Procuratore Generale di Catanzaro in data 4 giugno 2008; nel corso del relativo incontro, tenutosi presso gli Uffici della Procura Generale di Catanzaro, il Procuratore Generale dott. IANNELLI e i Sostituti procuratori generali
dottori DE LORENZO e GARBATI, chiedevano al Procuratore di Salerno di ulteriormente esplicitare le motivazioni della richiesta di acquisizione degli atti, ritenendo che la formulazione dei capi di cui alla nota presentata, in genere, non desse piena contezza della correlazione tra l'imputazione e la richiesta; dell'incontro veniva redatto verbale, nel quale venivano riportate le specificazioni richieste al e fornite dal Procuratore della Repubblica di Salerno, verbale che si chiudeva con la seguente testuale specificazione: "La P.G. di CATANZARO ed i sostituti presenti prendono atto delle chiarificazioni fornite dal Procuratore di SALERNO, lo ringraziano per la sua disponibilità e per il contesto sereno entro cui si e svolta la delicata riunione e si riservano di disporre la trasmissione degli atti, una volta verificata la legittimità e la congruenza delle singole richieste, ai sensi del disposto dell'art. 11 C.P.P."; • il successivo 17 giugno 2008, negli Uffici della Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, si riunivano il Procuratore Generale dott. Enzo IANNELLI, i Sostituti Procuratori Generali dottori Domenico DE LORENZO ed Alfredo GARBATI, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro applicato, dr. Salvatore CURCIO, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, applicato, dr. Pierpaolo BRUNI (il quale ultimo era stato il solo a mostrare contrarietà sulla decisione che si voleva adottare ed era stato messo quindi in netta minoranza dagli altri), al fine di deliberare in ordine alla richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; preso atto delle motivazioni e delle precisazioni esplicitate dal Procuratore della Repubblica di Salerno nel corso dell'incontro del 4 giugno 2008, i citati Magistrati convenivano "di dover contemperare 1'esigenza di aderire alla richiesta della Procura di Salerno con 1 'esigenza di perseguire nella maniera idonea, la riservatezza imposta dalla rilevanza istituzionale, anche ai massimi livelli, di alcuni degli interessati delle utenze telefoniche o _!etto delle consulenze del dott. Genchi (punto 1 della richiesta)"; convenivano, altresì, "ferma restando 1'adesione alla richiesta della Procura di Salerno, di garantire modalità del rilascio della documentazione richiesta atte a tutelare il riserbo derivante dall'avere il dott. Genchi, oggettivamente, raccolto una vera e propria banca-dati (578.000 record di richieste anagrafiche) molteplici contatti telefonici che, di per se, attenta al diritto alla privacy; che nella molteplicità della documentazione richiesta in data 2.2.2008 taluni atti potrebbero esulare dalle finalità rappresentate dal Procuratore della Repubblica dott. Apicella, consistenti nell'esigenza di verificare i rapporti tra gli indagati nei procedimenti di Salerno, compresi magistrati in servizio presso questo Distretto di Catanzaro e gli indagati nel proc. pen. in premessa (n.1/2007 Reg. Avoc.); per tali ragioni, infine, convenivano di invitare il Procuratore della Repubblica di Salerno, ovvero, secondo le determinazioni di questo, magistrati di quella Procura, a al fine incaricati, a portarsi personalmente in questo Ufficio per prendere diretta visione degli atti di interesse al fine di estrarne copia; la nota veniva trasmessa al Procuratore della Repubblica di Salerno "quale riscontro alle richieste del Suo Ufficio";
in tal modo operando, i citati Magistrati della Procura Generale e il dott. Curcio eludevano scientemente il sistema normativo dettato a presidio della competenza per reati nei quali un Magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini ovvero di persona offesa o danneggiata, evocando a più riprese istituti processuali diversi ed incoerenti rispetto alla situazione venutasi a determinare e reiteratamente prospettata dall'A.G. funzionalmente competente, così rifiutando indebitamente la doverosa trasmissione di atti rilevanti per la progressione investigativa della Procura di Salerno e comunque destinati per legge alla conoseenza di quest'ultima, ed ostacolando cosi anche un tempestivo accertamento delle ipotesi di reato per le quali vi era stata formale iscrizione al Re. Ge. della citata Procura della Repubblica nei confronti di Magistrati in servizio a CATANZARO, tra cui anche le ipotesi di reato meglio descritte ai precedenti capi di imputazione.
In CATANZARO dal 13 febbraio fino al 2 dicembre 2008 (data di esecuzione del decreto di sequestro operato dalla Procura di Salerno, avente ad oggetto anche gli atti in originale pia volte invano richiesti) — competenza ex art. 11 c.p.p..
Individuata la persona offesa in:
- Ministro p.t. della Giustizia, domiciliato ex lege presso 1'Avvocatura Distrettuale di Salerno;
Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prove: • per i fatti di cui a capi A) e B), in particolare: verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi al PM il 28.8.2007 (in Vol. 1); verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi al PM il 4.12.2007 (in Vol. 16); verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi alla PG il 20.12.2007 (in Vol. 17); verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi alla PG il 28.12.2007 (in Vol. 17); verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi al PM il 3.1.2008 (in Vol. 17); verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi al PM il 10.1.2008 (in Vol. 17); verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi al PM il 12.2.2008 (in Vol. 17); verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi al PM il 27.2.2008 (in Vol. 17); - verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi al PM il 4.3.2008 (in Vol. 17); verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi al PM il 20.3.2008 (in Vol. 17); - verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi al PM il 3.4.2008 (in Vp17117); verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi al PM il 19.5.2008 (ii(Vol./18); / / verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi al PM it 11.7.2008 (in Vol. 19); verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi at PM it 12.11.2007 (in Vol. 24); verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi al PM it 16.11.2007 (in Vol. 24); - verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi al PM it 20.11.2007 (in Vol. 24); - verbale di interrogatorio reso da De Magistris Luigi al PM it 2.11.2007 (in Vol. 22); - verbale di s.i.t. rese da dott.ssa Isabella De Angelis it 3.5.2007 (in Vol. 4 e 26); verbale di s.i.t. rese da dott.ssa Isabella De Angelis it 18.4.2008, con allegati (in Vol. 26);
verbale di s.i.t. rese da Merante Caterina al PM CZ in data 26.3.2007 (in Vol.
1 ); - verbale di s.i.t. rese da Merante Caterina al PM in data 23.11.2007 (in Vol. 26); verbale di s.i.t. rese da Merante Caterina al PM in data 30.11.2007 (in Vol. 26); - verbale di s.i.t. rese da Merante Caterina al PM in data 16.6.2008 (in Vol. 26); verbale di s.i.t. rese da Spagnuolo Mario in data 15.11.2007 (in Vol. 26); - verbale di s.i.t. rese da Manzini Marisa al PM in data 11.6.2008 (in Vol. 27); verbale di s.i.t. rese da dott. Facciolla Eugenio al PM in data 18.12.2007 (in Vol. 27); verbale di s.i.t. rese da dott. Facciolla Eugenio al PM in data 17.1.2008 (in Vol. 27); - verbale di s.i.t. rese da dott. Facciolla Eugenio al PM in data 22.7.2008 (in Vol. 2 e 27); - verbale di s.i.t. rese da dott. Luciano D'Emmanuele al PM in data 29.1.2008 (in Vol. 27); verbale di s.i.t. rese da dott. Bruni Pierpaolo al PM in data 26.1.2008 (in Vol. 27); verbale di s.i.t. rese da dott. Bruni Pierpaolo al PM in data 1.4.2008 (in Vol. 27); verbale di s.i.t. rese da dott. Bruni Pierpaolo al PM in data 13.6.2008 (in Vol. 27); verbale di s.i.t. rese da dott. Bruni Pierpaolo al PM in data 23.6.2008 (in Vol. 27); - verbale di s.i.t. rese da dott. Bruni Pierpaolo at PM in data 21.7.2008 (in Vol. 27); verbale di s.i.t. rese da dott. Bruni Pierpaolo al PM in data 30.7.2008 (in Vol. 2 e 27); verbale di s.i.t. rese da dott. Francesco Tricoli al PM in data 1.2.08 (in Vol. 27); verbale di s.i.t. rese da Ten. Pisapia Antonio in data 3.3.2008 (in Vol. 27); verbale di s.i.t. rese da M.11o Chiaravalloti Giuseppe in data 27.12.2007 (in Vol. 27); - verbale di s.i.t. rese da M.11o Chiaravalloti Giuseppe in data 18.1.2008 (in Vol. 27); - verbale di s.i.t. rese da Brig Punzo Calogero in data 17.1.2008 (in Vol. 27); verbale di s.i.t. rese da De Tommasi Francesco al PM il 24.1.2008 (in Vol. 27) -da sentire con la garanzie di cui all'art. 210 c.p.p.; verbale di s.i.t. rese da dott. Salvatore Dolce at PM in data 18.3.2008 (in Vol. 27); verbale di s.i.t. rese da dott. Salvatore Dolce al PM in data 11.2.2009 (in Vol. 27); verbale di s.i.t. rese da dott.ssa Cristina Tettamanti alla PG in data 16.6.2008 (in Vol. 28); - verbale di s.i.t. rese da Franz& Giancarlo Antonio alla PG in data 7.10.2007 (in Vol. 27); relazioni e verbali di s.i.t. rese da CT Gioacchino Genchi, in particolare quelle rese in data 14.2.2008, 19.3.2008, 18.4.2008 e in data 18.2.2009 (in Vol. 6 e 25); consulenze tecniche del dott. Bittarelli dell'8 — 10 settembre 2009; - accertamenti di PG presso Ministero dello Sviluppo Economico di Roma; verbale di s.i.t. rese alla PG da Subissi Rita (funzionario ministeriale) del 24.9.2009; verbale di confronto De Magistris Luigi — De Domenico Orazio in data 25.2.2008 (in Vol. 26); verbale di s.i.t. rese da Minervini Maria in data 29.11.2007 (in Vol. 48) sugli adempimenti post avocazione; - verbale di interrogatorio reso da Lombardi in data 29.6.2007; informative PG - CC Comando Provinciale di Salerno RONO; - atti e documenti acquisiti in copia;
- documenti, sia in formato cartaceo che informatico, sequestrati;
analisi dei tabulati telefonici (relazioni Isp. De Sio) • per i fatti di cui al capo C), in particolare: - verbale di s.i.t. rese da dott. Bruni Pierpaolo al PM in data 1.4.2008 (in Vol. 27); --- - verbale di s.i.t. rese da dott. Bruni Pierpaolo al PM in data 21.7.2008 (in Vol. 27); - verbale di s.i.t. rese da dott. Bruni Pierpaolo al PM in data 22.7.2008 (in Vol. 2); ----- verbale di s.i.t. rese da De Magistris Luigi at P.M. in data 22.4.2008; - atti e documenti acquisiti in copia; - documenti, sia in formato cartaceo che informatico, sequestrati; - analisi dei tabulati telefonici (relazioni Isp. De Sio)
avvisa le persone sottoposte alle indagini, come sopra compiutamente generalizzate, che le indagini preliminari sono concluse; che la documentazione relativa alle indagini espletate e depositata presso la segreteria di questa Procura sita in Salerno alla via Rafastia e, unitamente ai loro rispettivi difensori di fiducia, hanno facoltà di prenderne visione e estrarne copia; che hanno facoltà, entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente atto, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. it compimento di atti di indagini, nonche di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposte ad interrogatorio; che, scaduto it predetto termine di venti giorni, comunque it presente procedimento penale proseguirà con i provvedimenti che questa A.G. riterrà di dover adottare, anche se non si saranno avvalse di alcuna delle facoltà sopra indicate; che nel corso delle dichiarazioni o dell'interrogatorio saranno assistite dai loro rispettivi difensori di fiducia previamente nominati o, in caso di assenza questi, da un difensore di ufficio prontamente reperibile e nominato dalla stessa PG sopraindicata ai sensi e con le formalità di cui all'art. 97, co 4°, c.p.W; che, ai sensi degli artt. 74 e ss. D.L.vo 30 maggio 2002, n. 115, potranno chiedere, con apposita istanza debitamente redatta e documentata, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora sussistano tutte le condizioni previste dalla citata legge e successive modifiche (vale a dire essere "... titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore d euro 9.296,22. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri .familiari, it reddito costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della .famiglia, ivi compreso l'istante. In tal caso i limiti sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei .familiari conviventi con l'interessato");
avverte le persone sottoposte alle indagini che it presente atto vale anche quale informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. nei loro confronti per i fatti — reato come sopra contestati;
informa ai sensi dell'art. 369 - bis c.p.p., le persone sottoposte alle indagini, come sopra compiutamente generalizzate, che la difesa tecnica nel processo penale e obbligatoria ed e un diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo penale; che, in qualità di persone sottoposte alle indagini, oltre a quanto sopra gia indicato, hanno le seguenti facoltà e diritti : interrogare o far interrogare dinanzi al giudice le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di mezzi di prova a sua difesa, essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana ai sensi dell'art. 111 Cost., non rispondere ad alcuna domanda in caso di interrogatorio ai sensi dell'art. 64, co 2° lett. b) c.p.p. (se renderanno dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assumeranno in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone), presentare memorie o richieste scritte ai sensi dell'art. 121 c.p.p., chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi e con le formalità di cui agli artt. 392 e ss. c.p.p., nominare investigatori privati autorizzati ai sensi della L. n. 397/2000 e consulenti tecnici; nonchè tutte le altre facoltà e diritti di legge che it proprio difensore di ufficio provvederà ad indicare all'occorrenza;
invita ai sensi dell'art. 161 c.p.p., le persone sottoposte alle indagini a dichiarare o a eleggere domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento che le stesse hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento di domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione le successive notificazioni verranno eseguite al domicilio presso il quale è stato notificato il presente atto. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

martedì 20 aprile 2010

Asilo nido a Turriaco.



L’ultimo consiglio comunale ha deliberato il proprio Bilancio di previsione ingessandolo di fatto a due macro aree di spesa: la prima  per la faraonica realizzazione di  un parcheggio su via Marconi - 750 mila euro; la seconda per la costruzione di un asilo nido – 870 mila euro. Analizzando la parte più cospicua dell’indebitamento comunale questo, come si diceva,  è rivolto alla costruzione di un asilo nido, da ricavarsi nei locali annessi (cd. Barchessa), ormai in rovina ed anche parzialmente crollati, della villa Priuli. Questo incredibile progetto è stato avvallato dai voti favorevoli del gruppo di maggioranza: PD e Rifondazione Comunista, contrari Italia dei Valori e Il Paese in comune. A motivare il nostro voto contrario vi sono diversi fattori, che riteniamo non siano stati presi in considerazione come elementi qualificanti ed imprescindibili per ovviare a tale scelta.

Ad esempio:
  • si costruisce un asilo nido in una strutture fatiscente e vetusta? Con quali spese?
  • data la particolare utenza – infanti – questi vengono allocati in strutture antiche che non garantirebbero sicurezza e staticità come se fossero nuove?
  • esiste in paese una reale necessità locale per questo tipo di struttura?
  • il contributo per un asilo nido richiederebbe una capacità annua di circa 30-32 piccoli utenti. È stata fatta una indagine per sapere quanti potenziali fruitori ci possono essere nel nostro paese?
  • considerato che la natalità annuale varia dalle 20 alle 30 unità, ed è probabile che non tutti i turriachesi siano interessati a questa struttura, anche perchè l’utilizzo è di fatto oneroso e con orari non sempre compatibili con le reali esigenze dei genitori; si dovrebbe, allora,  aprire all’utenza esterna. Ciò per un discorso di convenienza economica e di sostenibilità dei costi relativi. Se ciò si avverasse  quest’asilo nido servirebbe o no alla comunità turriachese?

Come spesso accade è oramai consuetudine che sugli interrogativi posti l’Amministrazione non dia risposte plausibili e degne di nota. Alla luce dei quesiti elencati viene da pensare, ma non lo pensiamo, che questa fantasiosa opera pubblica faccia parte di quel disegno ambizioso per  dare una giustificazione alla valorizzazione complessiva di villa Priuli in acquisto dal Comune. I gruppi di Il Paese in comune e Italia dei Valori hanno formulato due ipotesi che affrontano comunque il problema della custodia dei bimbi più piccoli. La prima è quella di realizzare una struttura ex novo nell’area retrostante la scuola d’infanzia; si unirebbe quindi in una zona omogenea le due strutture pubbliche per l’infanzia con il notevole vantaggio logistico che ne conseguirebbe. Una nuova strada unirebbe i siti rendendosi come accesso di servizio specifico spostandolo, con maggiore sicurezza, sul retro dell’attuale via Roma, arteria molto trafficata per la combinazione delle varie attività che qui si svolgono(scuola, banca e attività commerciali).
Il costo, rispetto al quello preventivato, pari a 870.000 euro, per “l’asilo nido di Villa Priuli”, sarebbe minore, col vantaggio in più di:
·        avere tutti i crismi di sicurezza statica,
·        non ricadere in aree con strutture vincolate, che mal si adatterebbero al tipo di destinazione scolastica specifica, 
·        creare un’area tipologicamente rivolta solo all’edilizia scolastica.
In un discorso di intermunicipalità sarebbe poi quanto mai necessario ricercare la collaborazione con altri enti locali viciniori.
L’altra proposta che abbiamo formulato, con specifica mozione al Sindaco, è stata quella dell’istituzione delle “Tagesmutter” (mamme di giorno). L’iniziativa, praticamente a costo zero per l’amministrazione, che dovrebbe fungere solo da coordinatrice e da gestore di raccordo, è quella di un’attività innovativa con cui si creano realtà alternative agli asili nido comunali. Si tratterebbe di un servizio complementare al nido d’infanzia, che potrebbe fornire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei genitori. Consentirebbe alle famiglie di “affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a operatori educativi (Tagesmutter) appositamente formati che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità non lucrativi, forniscono educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari. Le caratteristiche del servizio sarebbero quindi:
• l’affidamento del bambino ad un preciso operatore;
• il supporto fornito all’operatore dalla cooperativa cui appartiene;
• il contesto domestico e familiare.
La nostra Regione FVG favorisce con apposita legge questa nuova attività, che offrirebbe opportunità lavorative facendo emergere col suo carattere istituzionale realtà che già in pratica esistono anche nel nosto comune (custodia dei bambini da parte di altre mamme).
Perchè scartare a priori queste possibilità che offriamo come elemento di costruttivo dibatttito pubblico a vantaggio della comunità? Crediamo che un’attenta riflessione su queste nostre proposte la maggioranza dovrebbe farla, anche perchè gli 870.000 euro del contribuente di questi tempi non sono, come si dice, “bruscolini”.

Gruppi consiliari

  • LISTA CIVICA IL PAESE IN COMUNE
  • ITALIA DEI VALORI TURRIACO

lunedì 19 aprile 2010

Ricevimento: i giorni e gli orari.


             Il gruppo  consiliare     
riceve il LUNEDI’ 
ore 19 (orario estivo)
ore 18 (orario invernale)

presso la
SALA CIVICA (mediateca)
di Piazza Libertà
a TURRIACO.