Non sono “compromettibili” le questioni relative al licenziamento dei lavoratori. La Commissione Lavoro della Camera ha escluso la possibilità di ricorso alla procedura arbitrale per la risoluzione di questioni relative al licenziamento. E’ stato così approvato l’emendamento relativo al disegno di legge in materia di lavoro. L’annoso dibattito intorno al contenuto dell’art. 31, si è concluso ieri con l’approvazione dell’emendamento di cui al comma 9 prevedendo che, la clausola compromissoria non possa riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro, e riconoscendo la possibilità per le parti di farsi assistere nella certificazione, davanti alla commissione ad hoc, “da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato”. Sul piano contenutistico è stato disposto che, il ricorso allo strumento arbitrale imponga il rispetto dei principi generali dell’ordinamento , dei principi regolatori della materia e di quelli derivanti dall’adempimento di obblighi comunitari. In ogni caso la clausola compromissoria potrà essere prevista e pattuita , se previsto , solo al termine del periodo di prova e in ogni caso non prima che siano decorsi almeno 30 giorno dalla stipulazione del contratto di lavoro. Resta salvo l’appello in Tribunale. Le modifiche apportate all’originario testo non hanno soddisfatto le parti sociali .La Cgil si è dichiarata pronta a dare battaglia. Secondo quest’ultima il ricorso all’arbitrato non dovrebbe poter essere previsto, al momento dell’assunzione per qualsiasi tipo ti controversia, e non solo per quelle concernenti il licenziamento del lavoratore.