venerdì 16 aprile 2010

Comune di Turriaco:il Sindaco nega il diritto d'accesso ai consiglieri d'opposizione.

Con nota dd.17 marzo 2010 avevamo chiesto al Sindacocopia dell’elenco (nome cognome o intestazione/zona urbanistica/ indirizzo di esecuzione dei lavori) :
·        delle d.i.a.
·        delle d.i.a in alternativa al permesso a costruire
·        dei permessi a costruire
depositati/rilasciati dal Comune di Turriaco negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 

Il giorno 16 aprile - trentesimo dalla richiesta - ci viene negata la copia degli atti perchè avremmo formulato l'istanza non in maniera specifica e dettagliata.

Rispondiamo prontamente con la seguente nota.

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Gruppo consiliare Il Paese in comune
Gruppo consiliare Italia dei Valori - Di Pietro




Turriaco 16 Aprile 2010


Al sig. SINDACO
del Comune di Turriaco



Oggetto: Richiesta copia atti/rif. nota prt.2321 dd.31 marzo 2010/ rilievi e comunicazioni.
Prima di emendare, a non titolo, l’esercizio legittimo del diritto d’accesso di un consigliere comunale, citando pure fuori luogo provvedimenti di giustizia amministrativa - omettendo, qui sì, date e numeri di riferimento -  sarebbe bene ricordare che il diritto di accesso di cui il consigliere comunale è titolare oltre che dalla Legge 241/90 è assicurato, e rinforzato, dalla norma speciale di cui all’art. 43 c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: “I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. La norma accorda al consigliere comunale un diritto pieno e non comprimibile atteso che la speciale normativa, che detta il diritto di accesso dei consiglieri comunali non prevede alcun limite nemmeno a tutela di esigenze di riservatezza, fermo restando, tuttavia, il dovere per i consiglieri medesimi di mantenere il segreto "nei casi specificamente determinati dalla legge" .
Vorremmo significare che una costante giurisprudenza sostiene la normativa succitata; l’elenco sarebbe infinito, per cui, in questa sede, ci limitiamo solo ad una meritoria citazione.
Ciò detto ritenendo l’originaria domanda (17 marzo 2010) legittimamente posta, sia nella forma che nel merito, si comunica l’intenzione di attivare la procedura di cui all’art. 25 della legge n. 241/1990.
In via incidentale di chiede di sapere se il giorno 31 marzo 2010 esista la registrazione del numero di protocollo 2321 attribuito alla nota inviataci.
Distinti saluti.