martedì 25 gennaio 2011

L'illegittimità della TARSU: 2010 e 2011. Ridateci i soldi!

OGGETTO:TARSU - illegittimità prelievo 2010 e 2011 - interrogazione con risposta scritta e in consiglio comunale ex art. 39 Regolamento consiliare e provvedimenti IRIS SpA
 
Al SINDACO
del Comune di TURRIACO
 
Al PRESIDENTE
di IRIS SpA
per il tramite del Comune di Turriaco

La lettura dell’art. 23 della Costituzione prevede: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”; la riserva di legge ivi sancita rende pienamente legittima l’interpretazione per cui la TARSU diverrebbe  non più applicabile, in assenza di presupposto: una legge che ne preveda espressamente l’applicabilità. In questo quadro – applicazione TARSU - segnalo che, al 1 gennaio 2010,  tutti i regimi di transizione relativi sono decaduti.
L’art. 49 del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto “Decreto Ronchi”, al primo comma stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio. La decorrenza dell’abrogazione del D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993, coincide quindi con la decadenza del regime transitorio da disciplinarsi nel regolamento di attuazione. La sopravvivenza della TARSU quindi dipende ex lege solo ed esclusivamente dalla sopravvivenza di un regime transitorio che la proroghi espressamente. Un D.P.R. (il n. 158 del 27 aprile 1999) disciplinava il regime transitorio TARSU: gli enti locali erano tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa - TIA - entro la fine della fase di transizione, la cui durata era fissata nel massimo, inizialmente, in tre anni. Il termine prestabilito dal legislatore è stato più volte prorogato fino al 2006. Nel 2006 il Codice dell’Ambiente in tema di TARSU prevede l’emanazione di un regolamento di attuazione: questo all’attualità non è stato ancora emanato.
Il regime di proroga, necessario affinché la TARSU potesse esplicare i propri effetti , non è venuto quindi ad esistenza. Anzi. La legge Finanziaria 2007 implicitamente abroga il regime transitorio del D.P.R. 158/1999.
L’abrogazione appena citata fa mancare di fatto il fondamento della norma disciplinante il regime transitorio.
Nel 2009 però le “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” cristallizzano un dato diverso: il nuovo regime transitorio come previsto dal Codice dell’Ambiente viene prorogato anche per il 2009.
E fino al 2009 la situazione appare in qualche modo giustificativa di un prelievo TARSU. Per le annualità 2010 e per il 2011 atteso che non esiste, invece, una norma che proroga il regime transitorio succitato l’applicazione della TARSU decade. Questa totale mancanza di normazione di specie comporta senza dubbio l’illegittimità del prelievo fiscale sopra detto in quanto le leggi di riferimento risultano abrogate. Per il 2010 e per il 2011 non è stata prevista una norma che legittimi l’applicazione della TARSU mancando, del tutto, una norma di proroga del regime transitorio. Per ciò detto la TARSU sì esiste ma diventa inapplicabile in virtù delle vacanze regolamentari citate.
Alla luce di quanto sopra esposto, e considerato, si chiede quali URGENTI risoluzioni intenda prendere la S.V. e la GIUNTA comunale.
Ad IRIS SpA si chiede, per l'anno 2011, di sospendere la riscossione dalla TARSU e, per il 2010, di procedere allo storno di ciò che è stato eventualmente indebitamente introitato in luogo dei profili di illegittimità sopra delineati.
 
Pier Ugo CANDIDO
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Consigliere comunale
Italia dei Valori - Lista Di Pietro
Turriaco (GO)