
L'art. 570 del codice penale, infatti, è rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.Il reato, dunque, non è configurato da un mancato pagamento di un assegno stabilito da un giudice, ma dal far mancare i mezzi di sussistenza. Il mancato pagamento deve aver determinato una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà, relative alle primarie esigenze di vita, la persona che doveva beneficiarne. Se un genitore obbligato riduce un assegno di una certa consistenza, sicuramente viene meno ad un’obbligazione e sarà passibile di ingiunzione e poi di esecuzione sui suoi beni, ma non commette reato. Se un genitore omette il versamento per un mese o due, e l’altro può supplire a questa mancanza, sicuramente dovrà poi rifondere all’altro quanto non pagato, ma non commette reato. Se un genitore non paga il mantenimento, con precisione, come stabilito dal giudice, ma versa del denaro saltuariamente, ma in modo consistente, non commette reato. Ovviamente ogni esemplificazione è fuori luogo e non si potrà mai prescindere dalla valutazione dei casi specifici. Si tenga conto che, tra redditi medi o medio-bassi, è difficile che il mancato pagamento non determini difficoltà tali da integrare il reato. La denuncia penale per il reato di cui all’art. 570 c.p., non dovrebbe mai essere strumentalizzata all’ottenimento di somme non pagate quando è possibile recuperarle con un procedimento civile.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma…
E’ comunque l’unico strumento, purtroppo neanche troppo efficace, nei confronti di quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli. Va considerato che, se è un minorenne ad essere privato dei mezzi di sussistenza, si procede d’ufficio e non a querela di parte, quindi, in caso di sopravvenuto accordo o pagamento, non è più possibile rimettere la querela ed il giudizio penale farà comunque il suo corso.