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domenica 27 novembre 2011

Tirata d'orecchie ai Prof....

Una tirata d'orecchie per i prof che non moderano il linguaggio con i propri alunni arriva dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione. D'ora in avanti i docenti dovranno fare attenzione a non usare un linguaggio troppo disinvolto che potrebbe offendere i propri alunni ed integrare quindi il reato di ingiuria previsto dall'articolo 594 del codice penale. Secondo i giudici del palazzaccio (sentenza n.23693/2010) commette reato di ingiuria l'insegnante che in risposta a un alunno che si limita a criticare in modo corretto e pacato la sua condotta contestandole una mancanza di trasparenza nelle sue valutazioni, risponde pronunciando l’espressione "non sei una persona perbene, sei presuntuoso e ignorante". Nella parte motiva della sentenza la Corte rileva che i giudici di merito hanno correttamente esaminato le risultanze probatorie dato che dalle testimonianze esaminate non c'è stato modo di ricavare alcun comportamtno offensivo da parte del ragazzo che, come rappresentante di classe, aveva legittimamente espresso una critica alla prof. L'alunno aveva espresso la critica in modo pacato mentre l'insegnante aveva reagito con parole che nono solo violano norme deontologiche ma anche norme di diritto penale. /Studio Cataldi

lunedì 25 ottobre 2010

Stresslavorocorrelato.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 21621 del 21 ottobre 2010 afferma, come più volte statuito, che la mancanza del lavoratore alla visita fiscale è giustificata qualora ricorra "un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento dal proprio domicilio". Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è relativo al ricorso di un'azienda - che aveva licenziato una propria dipendente perché assente dal proprio domicilio in occasione della visita fiscale ed era stata vista al mare per qualche ora - avverso la sentenza della Corte d'Appello che, convalidando la decisione dei giudici di primo grado, aveva disposto la reintegra della dipendente. La Corte, respingendo il ricorso dell'azienda, concorda con le motivate e argomentate valutazioni dei Giudici di merito, ritenendo "l'assenza giustificata sia dalla natura della patologia (sindrome depressiva ansiosa), sia dalla necessità sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di fiducia, per l'insorgere improvviso - documentalmente provato - di un evento morboso diverso da quello prima diagnosticato" e sottolinea l'evidente sproporzione tra la condotta della dipendente e il licenziamento disciplinare, che costituisce la estrema ratio. La Suprema Corte, precisando che la società ricorrente ha trascurato la gravità dello stato patologico a carico della dipendente e "le sue manifestazioni di tipo emorragico, tutte richiedenti specifici trattamenti terapeutici anche urgenti", conclude che, una volta esclusa la sussistenza di condizioni tali da "considerare gravemente inadempiente la condotta complessiva del lavoratore che si allontani dal luogo in cui questi deve trascorrere il periodo di malattia", la breve assenza della dipendente "non assume rilevanza in sé e per sé, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l'influenza negativa sia sullo stato di salute, che sull'assetto funzionale del rapporto di lavoro".

venerdì 15 ottobre 2010

Sconti!

Giudice di pace: ricorsi meno cari della vertiginosa somma di otto euro stando al chiarimento contenuto in una circolare del Ministero della Giustizia; talché, sino al valore di €1.033 non andrà più versata l'odiosa marca per le spese forfettarie di Cancelleria, quelle che Studio Cataldi equiparò al coperto del ristorante. Di certo, non una notizia-bomba per il mesto destino delle opposizioni davanti al giudice di pace contro le sanzioni amministrative di importo fino a 1.033 euro: il ricorrente dovrà pur sempre pagare il contributo unificato, l'incostituzionale deterrente introdotto nell'anno corrente per stroncare sul nascere ogni aspirazione impugnatoria; parimenti ingiustificato tale versamento, che sino al 31 dic '09 non era affatto dovuto in quanto le OSA erano GIUSTAMENTE esenti da ogni tassa e imposta ai sensi del decimo comme dell'art. 23 della legge-bussola n°689/'81 e, dunque, anche dal pagamento del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 10 del DPR n°115 del 30 mag '02 (testo unico sulle spese di giustizia). Purtroppo, la Legge Finanziaria n°191 del 23 dic '09 ha disposto che, a far data dal 2010, nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge n°689/'81 gli atti del processo sono soggetti al pagamento del contributo unificato e delle spese forfetizzate secondo le disposizioni del DPR n°115/2002. In conclusione, le cause il cui valore non ecceda la somma di 1.033 euro saranno d'ora in avanti soggette al pagamento del SOLO contributo unificato, con l'esenzione delle spese forfettarie di 8 euro, che, oltretutto, dovevano essere corrisposte con autonoma marca da bollo. Confesso che mi sono divertito ad elencare questa ridda di provvedimenti, secondo il paradossale, misterico sistema italico, per giungere alla microscopica conclusione che lo Stato, anche ove avesse preso delle bufale sesquipedali o, a secondo della zoofilia, dei granchi clamorosi per il tramite di propri emissari diretti o di addetti presso gli enti locali, ci fa ora lo sconto di €8,00 per sostenere le nostre ragioni avanti all'Autorità Giudiziaria. Potete, quindi, prendere pasta, cappuccio, giornale+magazine alla faccia di chi ingiustamente Vi ha multati; però, cercate di non frantumare il delicato form qui sotto perché altrimenti Vi mandiamo la fattura per l'intervento del tecnico riparatore. A tale scopo, ricordate di indicare nome e cognome in calce tenendo presente che chi rompe paga non Vi daremo neppure i cocci.

mercoledì 23 giugno 2010

Pensionandi: le novità.

L’unico elemento di certezza che vige in materia di quiescenza è sicuramente “l’incertezza” che i dipendenti della pubblica amministrazione avvertono ormai da diversi anni, oserei dire con giustificato timore, per il proprio futuro pensionistico a cui si è aggiunta la preoccupazione per le recenti modifiche legislative che hanno introdotto nuove norme nell’istituto dell’esonero, del trattenimento in servizio e della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. L’asserzione trova riscontro e manifesto nell’art. 72 del decreto legge n. 112 del 2008, modificato e convertito in legge n. 133 del 2009, e nelle consequenziali emanazioni, a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle circolari applicative n. 10 del 2008 e n. 4 del 2009, alle quali ogni singola amministrazione si sta adoperando con solerzia per la loro puntuale attuazione. E’ innegabile che i tre istituti si possono configurare come degli idonei strumenti, in dotazione a ciascuno apparato statale, per conseguire i criteri di razionalizzazione delle risorse umane e di riorganizzazione della struttura attraverso cui operano al fine di ricondurre il tutto entro parametri di efficienza e efficacia dell’azione amministrativa, ma è pur vero che, nonostante percorrono strade apparentemente diverse, questi convergono verso una unica direzione: sfoltire le fila dei pubblici dipendenti. Il palese intento del ministro Brunetta è la “rottamazione” del personale, infatti impone alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001 di addivenire ad un esodo del personale verso il pensionamento, specialmente là dove si è in presenza di dipendenti in esubero rispetto alla effettiva esigenza organica oppure in enti soggetti a ristrutturazione o in chiusura e che non si prevede il loro utile reimpiego. Restano salvi quei dipendenti che risultano indispensabili al servizio per la loro specifica competenza e professionalità, senza i quali l’intera struttura ne subirebbe delle conseguenze nefaste. La portata della norma, pur se limitata al triennio 2009/2010, è profondamente innovativa in materia di collocamento a riposo e compie un decisivo passo in aventi nel cammino verso un rapporto di lavoro sempre più di natura privatistico ma se gli obbiettivi di razionalizzazione, di efficienza, di efficienza e di economicità della pubblica amministrazione sono ampiamente condivisibili un po’ meno lo sono i sono i mezzi attraverso i quali si vuole raggiungere l’uniformità. Invero tali obiettivi, presi in prestito dal settore privatistico, non sempre si addicono al settore pubblico in quanto mal si conciliano con le finalità della res publica e là dove si conciliano si scontrano con la mentalità del pubblico dipendente che risulta ancora intrisa di abitudini e concezioni errate nel proprio modus operandi. La classe dirigente quindi dovrebbe investire maggiormente nel cambio di mentalità tesa verso criteri privatistici. Certamente non è il collocamento a riposo di qualche dipendente o l’esonero dal servizio che porteranno al conseguimento dei citati obbiettivi, se non altro ad una falsa economia di spesa nella retribuzioni del personale in attività. Vediamo partitamente i tre istituti. Di tenore più blando rispetto agli altri due è l’istituto dell’esonero, sancito dall’art. 72 – commi dal 1° al 6° – della legge n. 133/2008, che prevede, per coloro che nel triennio 2009/2011 abbiano maturato il requisito minimo di anzianità contributiva (35 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica), la possibilità di presentare una richiesta (irrevocabile), entro il 1° marzo di ciascun anno, di astensione dal prestare la propria attività nel corso del quinquennio antecedente alla maturazione dei 40 anni di contribuzione. Nell’ambito del periodo di esonero il dipendente viene collocato in una posizione eterea, in quanto, pur non prestando alcuna attività lavorativa per conto dell’amministrazione di appartenenza, percepirà ugualmente il 50% delle voci stipendiali nella loro totalità incluse quelle accessorie goduti all’atto dell’astensione e, inoltre, in caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il periodo di astensione verrà computato per intero sia ai fini di quiescenza sia ai fini previdenziali come se il dipendente fosse stato effettivamente in servizio durante l’intero periodo di esonero. La percentuale di stipendio goduto verrà incrementata dal 50% al 70% qualora “l’ex dipendente” decidesse di cooperare, in modo continuativo ed esclusivo, con associazioni di volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative e altri soggetti che dovranno essere individuati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ma ciò che stimolerà maggiormente coloro che ricadono in questa fattispecie e sicuramente l’opportunità di cumulare il reddito percepito nel corso dell’esonero con il reddito maturato per attività lavorativa autonoma, di collaborazione o di consulenze con soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni. Certamente vige pur sempre il divieto, orami consolidato dalla passata legislazione, di svolgere durante l’astensione qualsiasi attività lavorativa dipendente con soggetti pubblici o privati e la preclusione di esercitare qualunque attività che possa recare pregiudizio all’amministrazione di appartenenza. Tale diniego trova la sua ragion d’essere nel prevenire la possibilità che il dipendente, collocato in posizione di esonero, possa assumere incarichi di qualsivoglia natura (collaborazione, consulenza ecc…) con la stessa amministrazione di provenienza o con altre pubbliche amministrazioni, conseguendo in tal modo un aggravio di oneri ed evitare la paventata possibilità di collusione. L’istituto dell’esonero, in definitiva, sembra per alcuni versi soddisfare entrambe le parti ma l’ago della bilancia si sposta verso l’amministrazione allorquando al comma 6 il legislatore ha previsto il “turn over” del personale, per meglio dire la “rottamazione”, in quanto consente a quest’ultima la possibilità di assumere nuovi dipendenti in via anticipata rispetto a tempi previsti dalla normativa in vigore. IL comma 7 dell’art. 72 della legge n. 133/2008 introduce nuove disposizioni normative che modificano sostanzialmente il regime del trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età. La facoltà del dipendente di presentare una istanza di permanenza in servizio per un biennio oltre i limiti di età, che variano a secondo ciascun ordinamento per il collocamento a riposo per vecchiaia (in genere 65 anni), invero non subisce alcuna alterazione essendo stata prevista dal legislatore anche nella nuova norma ma questa facoltà si scontra con un'altra facoltà: quella dell’amministrazione di accogliere o meno l’istanza di permanenza. Il testo originario dell’istituto del trattenimento in servizio (art 16, comma 1, del d.lgs. n. 503/92) sanciva che alla facoltà del dipendente di presentare una istanza di permanenza ne scaturiva un diritto al quale l’amministrazione non poteva che consacrarlo con l’emissione di un provvedimento autorizzativo. La nuova versione normativa lascia alcuni dubbi, se non anche interdetti, allorquando si riscontra nel medesimo testo di legge una doppia facoltà in capo a due soggetti diversi e contrapposti, dove il diritto del dipendente sembra sottacere innanzi ad un potere decisorio dell’amministrazione basato su elementi ora di natura oggettiva ora di natura soggettiva, attribuendo così a questa ampi spazi di discrezionalità nell’esercizio del suo potere concessorio. Le istanze verranno valutate, pertanto, sulla base delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione e in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dall’istante in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’andamento dei servizi. Sicuramente ciascuna amministrazione si adopererà ben presto per fissare dei criteri oggettivi con cui riempiere di contenuti i concetti di organizzazione e di funzionalità che contraddistinguono l’azione di ogni singola amministrazione, al fine di non incorrere in contenziosi per comportamenti incoerenti. Da evidenziare che la norma al comma 8 dispone che sono fatti salvi tutti provvedimenti di trattenimento in servizio in essere alla data di entrata in vigore del d.lsg., al comma 9 dispone la rivisitazione degli atti autorizzativi aventi decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 a seguito di istanze presentate nel 2008 e al comma 10 gli atti autorizzativi di trattenimento in servizio concessi dal 01 gennaio 2010 decadono e i dipendenti dovranno presentare una nuova istanza. E’ proprio dalla lettura del combinato disposto dei commi 8,9 e 10 con il comma 7 che si rinviene l’effettiva portata della norma la quale impone la rivisitazione degli atti amministrativi autorizzativi dell’esercizio di un diritto del dipendente, per rivalutarli sulla base delle esigenze organizzative e funzionali, consentendo anche il loro ritiro ed eludendo, in tal modo, le legittime aspettative degli impiegati. Qualche dubbio sorge in merito alla necessità di dover riprendere dei provvedimenti già definiti, forse sarebbe stato più opportuno ratificarli e far decorrere gli effetti della norma fissando una data ipotetica, non inferiore ai limiti di presentazione dell’istanza (comma 7). Vanno in ogni caso rispettati i limiti minimi contributivi per il conseguimento della pensione, quindi nel caso in cui un dipendente dovesse maturare i requisiti minimi di contribuzione (35 anni di contribuzione) nel corso del biennio successivo all’età pensionabile, l’amministrazione gli deve garantire la permanenza in servizio accompagnandolo fino al raggiungimento della loro maturazione e al conseguimento della pensione (sentenza Corte Costituzionale n. 282/91). IL comma 11 introduce sostanziali modifiche normative in materia di risoluzione del rapporto del lavoro per chi raggiunge i limiti di anzianità contributiva di quarant’anni. Il sistema quiescenziale prevede che il computo pensionistico viene determinato per un massimo di 40 anni di contribuzione (anzianità di servizio) e i periodi superiori non vengono considerati ma il maturare di tale requisito non comportava l’esodo dal servizio. Il dipendete, infatti, che avesse maturato i 40 anni di contribuzione ma non anche il requisito dell’età anagrafica gli era consentita la permanenza in servizio. Con la nuova disposizione del comma 11 assistiamo, invece ad un’altra sostanziale novità legislativa cioè: il dipendente che compie i 40 anni di effettiva contribuzione (nella prima stesura della norma si computava solo l’effettivo servizio con esclusione di riscatti, ricongiunzione ecc..) potrebbe, sulla base delle sopra accennate giustificate motivazione, ritrovarsi notificato un provvedimento di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e collocato a riposo in funzione delle finestre previste per l’anzianità di servizio con un preavviso di almeno sei mesi. Il legislatore, a differenza di quanto previsto per l’istituto di cui al comma 8, non ha sancito un periodo di transizione nell’applicazione della norma rendendola immediatamente applicabile, ne consegue che le amministrazioni possono risolvere il contratto di lavoro nei confronti di quei soggetti che hanno già maturato o che si accingono a maturare la prescritta l’anzianità contributiva. Il dipendente, che non si rassegni dal ritrovarsi repentinamente fuori dal mondo del lavoro, può chiedere all’amministrazione la permanenza in servizio, la quale dovrà ben giustificare il provvedimento che adotterà sia se trattasi di risoluzione del rapporto del lavoro sulla base degli stessi criteri citati per trattenimento in servizio (esigenza di riorganizzare la propria struttura in relazione innovazioni, ammodernamenti, rideterminazione dei fabbisogni del personale, l’esubero, la riorganizzazione o razionalizzazione dei servizi ecc…) sia se trattasi di permanenza (particolare esperienza, professionalità ecc…) al fine di non incorrere in comportamenti incoerenti o contraddittori che potranno creare contenzioso con il personale. Invero, anche se uno svecchiamento era auspicabile da diverso tempo, tenuto conto della età media del pubblico dipendente e della necessità di dover dar spazio a nuove leve, è anche vero che bisogna tener conto di altri risvolti quali: psicologico e sociale. La norma è stata introdotta nel sistema pensionistico senza una adeguata pubblicità e senza alcuna preparazione culturale creando non poco scompiglio specialmente tra quei dipendenti che si troveranno frustati nelle loro aspettative di: progressione in carriera (di imminente attivazione presso le varie amministrazione), di eventuali aumenti stipendiali contrattuali e di trattamento di buona uscita. Sarà sicuramente anche causa di turbamenti psicologici per il ritrovarsi in una società che non ha strutture idonee per accoglierli e dove poter coltivare i propri interessi, attenuando così il contraccolpo che gran parte dei pensionati subiscono quando escono dal mondo del lavoro. Un altro aspetto sociale che bisogna considerare è l’aggravio della cassa dell’Inpdap per la corresponsione di pensioni non programmate che, ovviamente, ricadranno ancora una volta sulla parte attiva della società. Se il ministro Brunetta vorrà estendere la normativa nel futuro, in contrapposizione con quanto proclamato sino a poco tempo fa: cioè incrementare l’età pensionabile in relazione all’accresciuta speranza di vita, dovrà sicuramente individuare delle nuove fonti di finanziamenti che non incidano sulle già esigue pensioni. Ai posteri l’ardua sentenza. tratto da STUDIOCATALDI 

giovedì 27 maggio 2010

Professione forense: meno male che c'è l'ANTITRUST!


Nel corso della seconda giornata di lavori del Convegno antitrust di Treviso 'Antitrust tra diritto nazionale e diritto dell'Unione Europea', Paolo Berruti (del Consiglio Nazionale Forense) e Paolo Giuggioli, (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano), hanno indicato tra le priorità per la professione forense l'introduzione di regole più rigide per quanto attiene alla pubblicita' e al sistema di accesso alla professione. Segnalano inoltre la necessità di reintrodurre l'obbligatorietà dei minimi tariffari. Secondo Berruti e Giuggioli si tratta di "misure indispensabili per garantire che la professione dell'avvocato possa essere esercitata nel rispetto della dignita', del decoro e dell'indipendenza". In direzione diametralmente opposta l'Antitrust . Giuseppe Galasso rivendica infatti gli effetti positivi per la concorrenza all'interno dellaprofessione forense che sono scaturiti dall'eliminazione dei minimi tariffari. Anche iniziative come quelle delle 'botteghe giuridiche' e degli avvocati 'di strada', spiega Galasso, si sono proposti come una sorta di piccoli 'supermarket della consulenza' che sono la manifestazione di quella libertà che deve caratterizzare l'iniziativa economica anche degli avvocati.

mercoledì 19 maggio 2010

Codice della strada.

Spigolando tra le novità della fabbrica di San Pietro che sta diventando la Riforma del Codice Stradale ci si imbatte in palesi ingiustizie. Entrare in città alla guida di un'autovettura Euro 2 (o chi circola con un diesel anche Euro 4 ma senza FAP nei giorni di blocco decisi dal Sindaco per ragioni di inquinamento) e lanciare l'automobile a 220 orari in autostrada o a 115 in città? Per il legislatore è la stessa, identica cosa! Sì, perché la sanzione è la medesima: multa variabile da €155,00 ad €624,00 e 10 punti decurtati dalla patente. Comprendiamo la foga ambientalista ma qui si sta realizzando qualcosa di palesemente incongruente. Il Codice della Strada, in primo luogo, mira alla sicurezza della circolazione. Speriamo che si elabori un emendamento a tale equiparazione di disparate condotte prima della definitiva approvazione.(fonte: studio Cataldi)

domenica 9 maggio 2010

Lei è uno S......

Più di una volta la corte di Cassazione è intervenuta per capire se determinate espressioni potessero considerarsi offensive oppure no. Questa volta la Cassazione è tornata sull'argomento ed ha analizzato la valenza offensiva di alcuni insulti in relazione al contresto in cui sono stati pronunciati. In certi casi, secondo la Corte, parolacce e volgarità possono diventare persino costruttive e le si può quindi pronunciare senza commettere reato. E' quallo che accade ad esempio quando gli insulti avvengono all'interno di un ufficio. Secondo la Cassazione a prescindere dalla "rozzezza" e "ineleganza" con cui ci si puo' rivolgere ad un collega o a un superiore, ci sono situazioni in cui la volgarità può diventare un modo per "sollecitare" il dibattito sul lavoro. Anzi, in certi casi l'insulto può essere persino diretto volutamente a migliorare l' organizzazione dell'azienda. Da quanto emerge da una sentenza del palazzaccio (la n.17672/2010) d'ora in avanti un capo troppo burocrate potrebbe sentirsi dare del "pazzo" o dello "scemo" senza che per questo si debba sentire offeso. Anche a livello trasversale ci si potrà concedere l'insulto: ad un acritico e che accetta ordini passivamente dalla dirigenza si potrebbe dare dello "yesman" o "per dirla in termini piu' volgari", scrive la Corte del 'leccac..'. La vicenda era nata all'interno di uno studio legale quando durante una discussione un collaboratore dello studio stanco di come veniva portato avanti il lavoro si era sfogato con due colleghe ed aveva detto "basta, ho deciso, io con l'avvocato ci parlo, ci discuto non sono come la collega che dice sempre 'si' avvocato...certo avvocato...Il capo e' un 'pazzo', vuole restare circondato da 'leccac.' bene ci resti pure...". Allo sfogo seguiva anche il mimo dello yesman e il caso finiva nelle aule del Tribunale. Non tanto per i colleghi che comunque avevano deeciso di lasciar perdere ma per il titolare dello studio che ha voluto denunciare il collaboratore. Nel dicembre del 2008 la Corte d'Appello accertava la prescrizione del reato ma condannava il collaboratore a risarcire il capo. Il caso finiva poi in Cassazione dove la Corte ribaltando il verdetto assolveva il giovane avvocato "perche' il fatto non costituisce reato" dando a quegli insulti una valenza "costruttiva".  (Studio Cataldi)

venerdì 16 aprile 2010

Multe multate!

Era ora: finalmente tempi più concentrati per l'effettuazione delle notificazioni delle contravvenzioni stradali da parte della Pubblica Amministrazione. Era evidente che il limite di ben centocinquanta giorni era esagerato; tale limite scenderà ora a sessanta. Questa è, infatti, la decisione approvata dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato il 15 aprile 2010, quale modifica al Codice Stradale proposta dal Senatore Enrico Musso. Eclatante il caso delle multe seriali, quando, il più delle volte al cospetto di segnaletica incoerente ed incomprensibile, il cittadino, inconsapevole contravventore, prende una sequela di contravvenzioni sul percorso consueto casa-luogo di lavoro e poi si vede arrivare un salasso da svenimento.
tratto www.studiocataldi.it

lunedì 12 aprile 2010

Primizie.

Primizia assoluta in materia: avventati inserimenti di materiale e commenti a briglia sciolta su Facebook possono originare elevate richieste risarcitorie a titolo di danni non patrimoniali: lo afferma categoricamente il Tribunale di Monza in una pronuncia del 2 marzo 2010 con cui ha attribuito a favore di una ragazza, lesa in modo plateale nella reputazione e nell’onore dal suo ex fidanzato, l’importo di €15.000,00 per il “danno morale soggettivo inteso quale «transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima» del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall'evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica”. Il convenuto aveva aggiunto ad una foto della giovane "postata" sul social network un commento inappropriato e non consono, menzionando addirittura difetti fisici (strabismo), psichici e preferenze sessuali della giovane che aveva conosciuto proprio, ironia della sorte, tramite il social network. Il pregiudizio che si origina da siffatte tipologie di condotte è pressoché inemendabile. Il Giudice Civile brianzolo, ch'è, salvo omonimia sempre possibile, il noto Dott. Piero Calabrò, famoso per l'attività di contrasto alla criminalità, non ha mancato di evidenziare che «coloro che decidono di diventare utenti …sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono”; ricorda il Presidente del Tribunale della Brianza che, al cospetto di tali intemperanze lessicali e di condotta, si configura il “rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto” per l'utilizzatore di Facebook. Talché, boutade ed amenità aggiunte per essere fruibili soltanto da una cerchia ristretta di amici sono suscettibili di enorme e diuturna propalazione in virtù dei meccanismi di diffusione e di amplificazione, del tipo del “tagging”, che equivale ad etichettare (dall’anglismo “tag”, appunto etichetta) i contenuti nell’oceanica messe informativa che offre internet. La fattispecie in disamina è stata reputata riconducibile alla previsione astratta di cui all’Art. 594 Codice Penale (ingiuria) ovvero in quella più grave di cui all’Art. 595 stesso testo (diffamazione) in considerazione del carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare tali gratuite divulgazioni coram populo.
Avv. Paolo M. Storani (civilista e penalista, dedito in particolare alla materia della responsabilità civile)

domenica 11 aprile 2010

Quando non pagare il mantenimento è reato

I casi di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, sia in favore del coniuge, che in favore dei figli, sono purtroppo numerosissimi. Dipendono dalle situazioni più disparate: si va dai casi di perdita del lavoro da parte del genitore o coniuge onerato e dunque alla sopravvenuta impossibilità di corrispondere l’assegno, ai ritardi saltuari o diffusi nel pagamento, alle situazioni peggiori in cui l’onerato si rende del tutto impossidente, anche in modo fittizio, per non pagare il mantenimento.In ogni caso il mancato pagamento del mantenimento è una situazione che genera gravi disagi e grandi conflitti. Per questo motivo, quando la situazione reddituale dell’onerato dovesse essere tanto mutata da non consentire più il pagamento nella misura stabilita, è bene non limitarsi alla sospensione dell’assegno, ma chiderne giudizialmente la revisione.Si deve tenere conto che, soprattutto per il mantenimento dei figli, la giurisprudenza più consolidata non ammette che, in caso di impoverimento del genitorio obbligato al pagamento, venga sospeso il pagamento: si pretende dal genitore che, se anche le sue sostanze siano radicalmente diminuite, fino ad essere sufficienti appena al sostentamento, quel poco che ha venga destinato in parte al mantenimento dei figli.Se, dunque, un padre resta disoccupato, gli si chiede di svolgere qualsiasi lavoro, anche saltuario e anche molto al di sotto dei suoi titoli professionali, pur di mantenere i figli.Il mancato pagamento dell’assegno costituisce sempre titolo per ottenerne la corresponsione con un PROCEDIMENTO CIVILE: l’ingiunzione del dovuto può essere seguita da un pignoramento, anche presso terzi sullo stipendio o su conti correnti.Per contro, però, non ogni mancato pagamento costituisce un reato penale.C’è purtroppo chi minaccia di ricorrere alla denuncia penale (più “economica”, perchè può essere presentata in proprio e, si pensa, più intimidatoria) anche in caso di mancato pagamento occasionale, dovuto magari ad una breve difficoltà, o di pagamento parziale o leggermente ritardato.L’omissione del mantenimento, invece, costituisce REATO PENALE solo entro limiti ben precisi, non specifici dei casi di separazione, ma generali, riferiti anche ai casi di unione tra i genitori o coniugi.
L'art. 570 del codice penale, infatti, è rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma…
Il reato, dunque, non è configurato da un mancato pagamento di un assegno stabilito da un giudice, ma dal far mancare i mezzi di sussistenza. Il mancato pagamento deve aver determinato una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà, relative alle primarie esigenze di vita, la persona che doveva beneficiarne. Se un genitore obbligato riduce un assegno di una certa consistenza, sicuramente viene meno ad un’obbligazione e sarà passibile di ingiunzione e poi di esecuzione sui suoi beni, ma non commette reato. Se un genitore omette il versamento per un mese o due, e l’altro può supplire a questa mancanza, sicuramente dovrà poi rifondere all’altro quanto non pagato, ma non commette reato. Se un genitore non paga il mantenimento, con precisione, come stabilito dal giudice, ma versa del denaro saltuariamente, ma in modo consistente, non commette reato. Ovviamente ogni esemplificazione è fuori luogo e non si potrà mai prescindere dalla valutazione dei casi specifici. Si tenga conto che, tra redditi medi o medio-bassi, è difficile che il mancato pagamento non determini difficoltà tali da integrare il reato. La denuncia penale per il reato di cui all’art. 570 c.p., non dovrebbe mai essere strumentalizzata all’ottenimento di somme non pagate quando è possibile recuperarle con un procedimento civile.
E’ comunque l’unico strumento, purtroppo neanche troppo efficace, nei confronti di quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli. Va considerato che, se è un minorenne ad essere privato dei mezzi di sussistenza, si procede d’ufficio e non a querela di parte, quindi, in caso di sopravvenuto accordo o pagamento, non è più possibile rimettere la querela ed il giudizio penale farà comunque il suo corso.