martedì 21 aprile 2009

Libertà di parola e libera manifestazione di pensiero: vero e proprio tabù.






Si suggerisce l’intervista apparsa sul sito del Corriere della Sera alla blogger cubana Yoani Sanchez.Yoani scrive sul blog Generaciòn Y e rivendica il diritto alla libertà di espressione nel suo paese. Come è facile immaginare, la sua volontà è stata ostacolata più e più volte dal governo di Raul Castro, il quale non permette per nulla al mondo che l’apparenza idilliaca della sua isola venga attaccata dal report giornaliero di Yoani sulle reali condizioni di vita nell’isola caraibica.Per citare un paio di episodi ricordo che a Yoani (inserita tra le 100 personi più influenti del mondo dal Times) è stato impedito di recarsi al ritiro del premio Ortega Y Gasset in Spagna (visto negato), mentre nel marzo 2008 il suo sito è stato oscurato agli occhi dei cubani.Tuttavia, a sorpresa, il suo ultimo discorso “democratico” non è stato censurato dal regime castrista, tanto che Yoani ha pronunciato parole di speranza: “L’ isola reale ha cominciato a trasformarsi in un’ isola virtuale più democratica e pluralista“.

Troppo spesso chi si fregia di conoscerle poi le ignora:

la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma all'articolo 18: «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo...»La Costituzione della Repubblica Italiana all'articolo 21 recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.»La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950) recita all'art. 9: "1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione: tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo0 e la libertà di manifestare individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui".La Costituzione della Comunità europea recita all'articolo II-70:«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.»