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Il disegno di legge del regolamento attuativo del comma 10, art. 23, D.L. n. 112/2008, prevede il controllo dell'Antitrust nella prosecuzione della gestione in house e bandi di gara più concorrenziali possibili. |
Il regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, attuativo della delega di cui al comma 10, art. 23, D.L. 112/2008, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri in prima lettura, deve essere ora approvato dalla Conferenza Unificata, dal Consiglio di Stato ed infine dalle Commissioni parlamentari. Il provvedimento al momento dispone la richiesta di un parere obbligatorio all'Antitrust per la continuazione della gestione in house in due ipotesi: se il valore economico del servizio supera i 200.000 € o se, a prescindere dal valore economico, il servizio riguardi un'utenza superiore a 50.000 unità. L'Antitrust dovrà verificare che la società in house abbia i bilanci in utile, che reinvesta più dell'80% degli utili nel servizio di cui ha la gestione, applichi una tariffa più bassa di quella esistente sul libero mercato e raggiunga costi medi annui operativi che abbiano una incidenza sulla tariffa applicata che risulti inferiore alla media del settore di riferimento. La società in house, inoltre, nell'affidamento dei contratti sa terzi devono applicare il Codice dei contratti pubblici. Il Ministro Fitto ha sottolineato l'importanza delle norme sull'incompatibilità e sui divieti alla nomina di amministratore delle società di gestione. In merito alle gare, la regola generale sarà l'affidamento con gara cui potranno partecipare anche le società straniere a condizione di reciprocità ed i bandi dovranno favorire la più ampia partecipazione possibile dei concorrenti. |