Al SINDACO del Comune di Turriaco L'esercizio del diritto dei consiglieri comunali di ottenere tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato non richiede un'istanza scritta. |
In tal senso si è espressa più volte la giurisprudenza (*), la quale ha affermato che al diritto di accesso spettante ai consiglieri comunali non possono essere applicati i limiti previsti dall'ordinario diritto di accesso previsto dalla L. 241/1990 , in particolare quello relativo alla riservatezza dei terzi.Infatti, il diritto previsto a favore dei consiglieri comunali è finalizzato a consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale: pertanto, per il suo esercizio è sufficiente una richiesta verbale con le indicazioni necessarie alla individuazione delle informazioni richieste, a prescindere dalla specificazione degli estremi dell'atto. Ciò posto, per favorire una "snella" partecipazione amministrativa, si chiede un'oculata applicazione dei principi sottesi alle pronunce giudiziali de quo, che ampiamente superano ataviche formalità e riti legati all'accesso agli atti, consentendo, quindi, quelle richieste di specie, da parte dei consiglieri comunali, che giungono all'Ente - per esempio - anche via e-mail. Distinti saluti. Gruppo consiliare Italia dei Valori - Di Pietro |
(*) Tar Piemonte, sentenza n. 2128/2009 ; Consiglio di Stato, sentenza n. 5264/2007