lunedì 24 gennaio 2011

TRASPARENZA. Il diniego nell'accesso ad atti amministativi.

Spettabile

Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSIONE per L'ACCESSO ai DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
00187 Roma

p.c. Al COMUNE di TURRIACO
piazza Libertà
34070 Turriaco (GO)

Con la presente si segnala un probabile diniego di accesso ad atti amministrativi (vd. allegati): il tema è riferito alla materia edilizia - urbanistica e autorizzazioni correlate.

A fronte di una precisa e dettagliata richiesta consiliare il Sindaco giustificherebbe la negazione dell'accesso, o l'accesso tra varie e inconsuete  "peripezie" procedurali, adducendo motivi che gli scriventi, consiglieri comunali appunto, riterrebbero fuorvianti o quanto meno poco pertinenti all'ambito istituzionale di cui all'originaria istanza.

L'impedimendo d'accesso, così come in atti, limiterebbe di fatto il mandato istituzionale, pieno, dei sottoscritti consiglieri comunali richiedenti.
In questa sede si rammenta che è stato abbondantemente significato al sig.Sindaco come a più riprese la giustizia amministrativa ha sentenziato che “i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare -con piena cognizione- la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale".

E' stato pure evidenziato come "il diritto di accesso riconosciuto al consigliere comunale ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini (ex articolo 10 del d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267) ovvero a chiunque sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (ex art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241). Mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale (Cons. Stato, sezione quarta, 21 agosto 2006, n. 4855) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Cons. Stato, sezione quinta, 8 settembre 1994, n. 976)".
Alla luce di ciò detto, allegando gli atti già richiamati, si rimette a codesta spettabile COMMISSIONE ogni valutazione e determinazione di specie.
Distinti saluti.
Gruppo consiliare Il Paese in comune  - TURRIACO


f.to Tiziano PIZZAMIGLIO


Gruppo consiliare Italia dei Valori - Di Pietro - TURRIACO

f.to Pier Ugo CANDIDO