venerdì 26 marzo 2010

Per chi ha la memoria corta.


STATUTO IDV

omissis

Art. 6 – Le Associazioni di base (Circoli):


Le Associazioni di base o Circoli sono libere associazioni di cittadini desiderosi di organizzarsi in proprio per contribuire allo sviluppo politico del Partito ed alla sua penetrazione nel tessuto sociale del paese. I Circoli sono territoriali e tematici (questi ultimi anche senza riferimento ad un ambito territoriale). Ogni Circolo opera in piena autonomia statutaria, amministrativa, contabile e civile e determina autonomamente il proprio programma di attività purché non in contrasto con le direttive degli organi statutari nazionali, regionali e territoriali del Partito. I circoli non possono in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare l'Associazione, ne' utilizzare il contrassegno del partito senza il consenso espresso degli Organi statutari dell'Associazione. Possono costituirsi in Associazioni di base gli aderenti del Partito che perseguono finalità di comune interesse. Le Associazioni di base territoriali concorrono e realizzano iniziative compatibili con i principi e gli obiettivi del Partito stesso. Ad esse non compete la rappresentanza del Partito sul territorio. Possono coesistere più Associazioni di base nella medesima realtà territoriale. I Circoli possono costituirsi anche all’estero e fra soggetti residenti all’estero ed in Italia. Sono possibili forme spontanee di coordinamento delle Associazioni di base nei diversi livelli territoriale e tematici. Ad esse deve essere assicurata l’attiva partecipazione alla vita politica del Partito e va favorita la presenza di loro rappresentanti negli organismi elettivi territoriali del Partito.Gli Statuti Regionali possono prevedere e disciplinare i casi in cui e’ possibile l’iscrizione a piu’ associazioni di base tematiche e territoriali.L’Associazione di base territoriale comunale è costituita, di norma, con la presenza di un minimo di 10 aderenti nei Comuni sino a 10.000 abitanti e di 20 aderenti in quelli con popolazione superiore. Il riconoscimento alla costituzione delle Associazioni di base compete alla struttura di coordinamento regionale che vi provvede secondo le indicazioni dello Statuto e dei Regolamenti Regionali. Alla struttura Nazionale viene data tempestiva comunicazione della costituzione dei circoli e della loro composizione, al fine della loro registrazione nel "Registro Nazionale dei Circoli" e per poter esercitare il potere di verifica della compatibilità dell’attività svolta dai circoli con l’interesse generale.