Dalla modifica dell'art. 16 del D.L. 138/2011, che dovrebbe diventare legge nei prossimi giorni, emerge che nei mini-Enti dal 2013 dovranno necessariamente gestire in forma associata tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti. In capo ai singoli Comuni, quindi, non dovrebbe residuare alcun tipo di compito.
La forma indicata dal Legislatore per la gestione associata è l'unione di Comuni, disciplinata dall'art. 32 del Tuel. Tuttavia, vi sono alcune deroghe alla disciplina generale: il consiglio dell'unione sarà formato solo dal Sindaco e da due consiglieri per ogni Comune aderente (l'autonomia statuaria dell'unione, quindi, è stata molto compressa) ed il Legislatore potrà stabilire l'elezione diretta dei suoi organi. Il Presidente, poi, potrà essere uno dei componenti del consiglio e non necessariamente il Sindaco: durerà in carica per due anni e mezzo, rinnovabili. La giunta dell'unione sarà nominata dal presidente ed i suoi componenti dovranno essere necessariamente sindaci. Lo Statuto dovrà essere approvato dal Consiglio dell'unione e non dai Consigli comunali.
A queste unioni potranno aderire anche i Comuni con popolazione superiore a mille abitanti, scegliendo se delegare soltanto la gestione delle funzioni fondamentali o tutte le funzioni e i servizi. I singoli consigli comunali avranno poteri di indirizzo dell'unione attraverso la redazione di un documento programmatico di indirizzo: sarà l'unione invece che approverà l'unico bilancio redatto.
Le unioni dovranno raggiungere la soglia minima di 5 mila abitanti, 3 mila nelle zone montane: l'ambito delle stesse sarà fissato dalle Regioni, entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore della legge di conversione, su proposta dei Comuni; con propria deliberazione, inoltre, le Regioni potranno stabilire soglie demografiche diverse.
La loro nascita effettiva avverrà nella prima elezione successiva al 13 agosto 2012 nel primo Comune interessato dal rinnovo del Consiglio comunale. Da tale data decadranno tutte le Giunte dei comuni aderenti all'unione, ivi comprese quelle dei Comuni che avranno delegato tutte le proprie funzioni amministrative. A decorrere da questa data, per tutte le funzioni trasferite, passeranno all'unione tutti i dipendenti e tutti i rapporti giuridici dei singoli Comuni. Inoltre, cesserà automaticamente la partecipazione dei mini enti a convenzioni e consorzi: l'unica possibilità di deroga è che essi, alla data del 30 settembre 2012, gestiscano in modo associato, tramite convenzioni, tutte le loro funzioni ed i loro servizi. Ciò dovrà essere dimostrato dai singoli Comuni tramite un'attestazione da trasmettere al Ministero dell'Interno.
Invece, i Comuni con popolazione compresa tra i mille e cinque mila abitanti, dovranno obbligatoriamente gestire in forma associata due delle sei funzioni fondamentali entro la fine del 2011; entro al fine del 2012 l'obbligo si amplierà a tutte e sei le funzioni fondamentali. Per le gestioni associate dovrà essere raggiunta la soglia demografica minima di 10 mila abitanti, ma la Regione potrà deliberare una soglia differente entro due mesi successivi alla conversione del decreto.
Tutte queste disposizioni si applicheranno anche alle Regioni a statuto speciale.
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