Le indicazioni del Garante alla riservatezza (14 luglio 2005) sono esplicite e non interpretabili; vanno, quindi, applicate:
a) Sacchetti trasparenti.
In caso di raccolta "porta a porta" della spazzatura, anziché di
conferimento in contenitori dislocati in strada, deve considerarsi in
termini generali non proporzionata la prescrizione contenente l'obbligo
di utilizzare un sacchetto trasparente. In tal caso, infatti, chiunque
si trovi a transitare sul pianerottolo o, comunque, nello spazio
antistante l'abitazione, è posto in condizione di visionare agevolmente
il contenuto esteriore;
b) Etichette adesive nominative.
Non risulta parimenti conforme al principio di proporzionalità la
prescritta applicazione sul contenitore dei rifiuti, in particolare se
conferito in strada, di etichette adesive riportanti il nominativo e
l'indirizzo del soggetto cui il medesimo contenitore si riferisce
L'autorità interviene, poi, dettagliatamente anche su codici a
barre, microchip o "RFID", ispezioni dei sacchetti, ecopiazzole.
Nella mia precedente attività istituzionale avevo già
interrogato l'allora Newco, ora Isa, società di raccolta, sulla
questione (mia nota del 29/9/2013 con risposta, allegata, del 5 maggio
2014!!) e la risposta del Direttore fu nel senso di proporre l'uso di
sacchetti semitrasparenti: semiche????
Delle due l'una: o si interviene radicalmente con il ripristino di
cassonetti di prossimità, chiusi a chiave responsabilizzando i titolari
delle stesse, o i sacchetti trasparenti (e in generale tutti i
sacchetti) vanno tolti dalla strada.
E' questione di civiltà e normativa. Il Garante docet!
Pier Ugo CANDIDO TFD - Lista Civica Turriaco