Le indicazioni del Garante alla riservatezza (14 luglio 2005) sono esplicite e non interpretabili; vanno, quindi, applicate:
         
a) Sacchetti trasparenti. 
In caso di raccolta "porta a porta" della spazzatura, anziché di 
conferimento in contenitori dislocati in strada, deve considerarsi in 
termini generali non proporzionata la prescrizione contenente l'obbligo 
di utilizzare un sacchetto trasparente. In tal caso, infatti, chiunque 
si trovi a transitare sul pianerottolo o, comunque, nello spazio 
antistante l'abitazione, è posto in condizione di visionare agevolmente 
il contenuto esteriore;
 b) Etichette adesive nominative.
 
Non risulta parimenti conforme al principio di proporzionalità la 
prescritta applicazione sul contenitore dei rifiuti, in particolare se 
conferito in strada, di etichette adesive riportanti il nominativo e 
l'indirizzo del soggetto cui il medesimo contenitore si riferisce
L'autorità interviene, poi, dettagliatamente anche su codici a 
barre, microchip o "RFID", ispezioni dei sacchetti, ecopiazzole.
Nella mia precedente attività istituzionale avevo già 
interrogato l'allora Newco, ora Isa, società di raccolta, sulla 
questione (mia nota del 29/9/2013 con risposta, allegata, del 5 maggio 
2014!!) e la risposta del Direttore fu nel senso di proporre l'uso di 
sacchetti semitrasparenti: semiche????
 
Delle due l'una: o si interviene radicalmente con il ripristino di 
cassonetti di prossimità, chiusi a chiave responsabilizzando i titolari 
delle stesse, o i sacchetti trasparenti (e in generale tutti i 
sacchetti) vanno tolti dalla strada. 
 
E' questione di civiltà e normativa. Il Garante docet!
Pier Ugo CANDIDO TFD - Lista Civica Turriaco