domenica 6 luglio 2014

​Differenziamo la differenziata. Sacchetti e trasparenze: tra riservatezza e garanzia di servizio pubblico


Le indicazioni del Garante alla riservatezza (14 luglio 2005) sono esplicite e non interpretabili; vanno, quindi, applicate:
​         
a) Sacchetti trasparenti. 
In caso di raccolta "porta a porta" della spazzatura, anziché di conferimento in contenitori dislocati in strada, deve considerarsi in termini generali non proporzionata la prescrizione contenente l'obbligo di utilizzare un sacchetto trasparente. In tal caso, infatti, chiunque si trovi a transitare sul pianerottolo o, comunque, nello spazio antistante l'abitazione, è posto in condizione di visionare agevolmente il contenuto esteriore;

 b) Etichette adesive nominative.
 
Non risulta parimenti conforme al principio di proporzionalità la prescritta applicazione sul contenitore dei rifiuti, in particolare se conferito in strada, di etichette adesive riportanti il nominativo e l'indirizzo del soggetto cui il medesimo contenitore si riferisce
L'autorità interviene, poi, dettagliatamente anche su codici a barre, microchip o "RFID", ispezioni dei sacchetti, ecopiazzole.

​Nella mia precedente attività istituzionale avevo già interrogato l'allora Newco, ora Isa, società di raccolta, sulla questione (mia nota del 29/9/2013 con risposta, allegata, del 5 maggio 2014!!)​ e la risposta del Direttore fu nel senso di proporre l'uso di sacchetti semitrasparenti: semiche????
 
Delle due l'una: o si interviene radicalmente con il ripristino di cassonetti di prossimità, chiusi a chiave responsabilizzando i titolari delle stesse, o i sacchetti trasparenti (e in generale tutti i sacchetti) vanno tolti dalla strada.
 
E' questione di civiltà e normativa. Il Garante docet!

Pier Ugo CANDIDO TFD - Lista Civica Turriaco