domenica 1 dicembre 2013

Inquinamenti & precauzioni!

 
 
Discendendo in via diretta dal Trattato Ue, il principio di precauzione costituisce un criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia.Lo sottolinea il Consiglio di Stato (sentenza 4227/2013), secondo il quale il principio di precauzione che “fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente”, si distingue dal principio di prevenzione “ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche”. L'applicazione di tale principio fa si “ che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche”. I vincoli sopravvenuti di natura ambientale su una determinata area, si legge poi nella stessa sentenza, “obbligano” la P.a. a vagliare la compatibilità con gli stessi delle autorizzazioni già rilasciate (nel caso specifico, per attività estrattiva), che quindi “sono permanentemente esposte all' esercizio dell'autotutela amministrativa laddove oggettivamente incompatibili”.