Discendendo in via diretta dal Trattato Ue, il principio
di precauzione costituisce un criterio interpretativo valido in Italia, a
prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si
compendia.Lo sottolinea il Consiglio di Stato (sentenza
4227/2013), secondo il quale il principio di precauzione che “fa obbligo
alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di
prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per
l'ambiente”, si distingue dal principio di prevenzione “ponendo una
tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori
tecniche”. L'applicazione di tale principio fa si “ che, ogni qual volta
non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente
pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione
anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze
scientifiche”. I vincoli sopravvenuti di natura ambientale su una
determinata area, si legge poi nella stessa sentenza, “obbligano” la P.a. a
vagliare la compatibilità con gli stessi delle autorizzazioni già rilasciate
(nel caso specifico, per attività estrattiva), che quindi “sono
permanentemente esposte all' esercizio dell'autotutela amministrativa laddove
oggettivamente incompatibili”.