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sabato 21 settembre 2013
venerdì 20 settembre 2013
Società partecipate. Liquidazioni?
Gentile SINDACO
Entro il 30 settembre prossimo, i Comuni con meno di 30mila abitanti
dovranno liquidare le società costituite o cederne le partecipazioni.
Tra le tante, poi, il dl sul pubblico impiego, prevede che le società controllate
direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni (escluse
quelle quotate) possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza
necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità
di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del
decreto, in relazione al proprio fabbisogno e per esigenze di
riorganizzazione dei servizi o risanamento economico.
Interrogo per sapere:
- come l'ente si è predisposto in tal senso;
-se, a tal fine, sono state informate le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo;
- se corriponde al vero che la mobilità, in ogni caso, non potrà essere attuata tra le società partecipate e le pubbliche amministrazioni.
- se corriponde al vero che la mobilità, in ogni caso, non potrà essere attuata tra le società partecipate e le pubbliche amministrazioni.
Colgo l'occasione per significare che attendo risposta, da parecchio
tempo, in tema di accesso agli atti e, in specie, alle copie richieste.
Vista da IL PICCOLO, invece:
Vista da IL PICCOLO, invece:
Distinti saluti.
giovedì 19 settembre 2013
"Scambio" di tecnici comunali, o quasi? Interrogazione al Sindaco.
Al signor Sindaco.
Consta che il tecnico comunale se ne sia andato in altro Comune.
Si vuole conoscere come si intende coprire il posto vacante in dotazione organica, aldilà della attuale convenzione ex art.7 del ccrl vigente.
Distinti saluti.
Vista da "IL PICCOLO" invece:
mercoledì 18 settembre 2013
Linea ferroviaria AV-AC Venezia Trieste: modifica o non modifica?
16 settembre 2013
Gentile
SINDACO
Gentili
COLLEGHI CONSIGLIERI
SINDACO
Gentili
COLLEGHI CONSIGLIERI
p.c. Agli ASSESSORI
citati
citati
- Riferendomi alla precedente comunicazione del 30 agosto 2013, che sotto si allega;
- Atteso che la Giunta comunale ha, sul tema, recentemente deliberato (Deleibera Giuntale n° 72 dd. 2/9/2013, in allegato);
- Considerato che nel corso del 2011 (Delibera consiliare n° 15 dd14/03/2011) il Comune di Turriaco propose ampie e dettagliate osservazioni sia sul progetto preliminare e sul SIA della tratta da Portogruaro a Ronchi dei Legionari che sul progetto preliminare e sul SIA della tratta da Ronchi dei Legionari a Trieste;
- Considerato altresì che la Regione Friuli Venezia Giulia stessa ha provveduto a richiede oggi esplicitamente un nuovo parere collaborativo anche al Comune di Turriaco nonostante le integrazioni al SIA depositate da Italferr sembrerebbero riguardare solo la tratta da Ronchi a Trieste;
- Rilevato invece che tra gli ultimi atti depositati dalla società Italferr alcuni riguardano l'intera realizzazione dell'opera nel suo complesso da Venezia a Trieste, quali ad esempio una importante revisione dello studio trasportistico del 2011 e la presentazione dell'analisi costi-benefici;
c h i e d o
come da naturali prerogative istituzionali, che la questione venga affrontata in Consiglio comunale,
luogo pertanto deputato ad una discussione il più possibile trasparente e
condivisa sull'argomento.Diversamente dovrò registrare, e notificare a chi di competenza, l'ennesimo "sopruso" istituzionale.
30 agosto 2013
gentili Sindaco e Colleghi.
Per quanto ho potuto capire, è vero che nella documentazione si dice che con si tratta di
integrazioni alla tratta Ronchi-Trieste, però ad esempio a pagina 4 del
documento L344 01 R 16 SD SA010X 001 A.pdf integrativo fornito in risposta al seguente quesito ministeriale QUESITO 1 Con riferimento al progetto ed alle Ipotesi di Tracciato presentate, si richiede di: a) Ripresentare il documento di analisi del traffico e della domanda di trasporto nei vari scenari alternativi ipotizzati e sui differenti orizzonti temporali (attuale, apertura al traffico nelle varie fasizzazioni, completamento) alla luce delle richieste già avanzate per le precedenti tratte costituenti l’intero assetto della rete ferroviaria interessata dal progetto della Nuova Linea AV/AC Venezia-Trieste. b) Presentare l’analisi costi benefici per la tratta “Ronchi dei Legionari-Trieste”.
si afferma:
Con riferimento alle configurazioni TENDENZIALE e INTERVENTO si è assunto, a differenza di quanto ipotizzato nella versione 2009 dello studio, che la linea Divača-Lubiana non sarà completata poiché, allo stato attuale, l'intervento non è compreso nei programmi di sviluppo della rete ferroviaria della Repubblica Slovena. Tale assunzione ha comportato importanti modifiche dell’iniziale distribuzione dei flussi, con un evidente alleggerimento del corridoio est–ovest e un incremento importante dei traffici sull’asse sud–nord, con conseguenti ripercussioni sul Modello di Esercizio e sugli scenari funzionali progettati che sono stati, pertanto, rivisti ed aggiornati (vedi Annesso 1,L344-01-R-16-SDSA010X-002-A ed Annesso 2, “Linea AV/AC Venezia - Trieste: Modellazione e simulazione microscopica della circolazione ferroviaria”, L344-01-R-16-SD-SA010X-003-A).
In pratica lo studio trasportistico nuovo è stato redatto per tutto il tragitto da Venezia a Trieste
Idem dicasi nel documento sull'analisi costi e benefici intitolato L344 01 R 16 SD SA010X 004 A dove si afferma che "Il presente documento è stato redatto al fine di integrare la documentazione relativa al Progetto Preliminare delle fasi prioritarie del programma di investimenti di Rete Ferroviaria Italiana finalizzato alla realizzazione della Nuova Linea Venezia Mestre-Trieste."
Ciò detto una valutazione consiliare pare imprescindibile.
Attendo Vs. rilievi di merito.
Saluti.
martedì 17 settembre 2013
Reddittometro: un primo STOP!
Apriamo, dunque, questa finestra sul
diritto tributario: imposte e tasse permeano la nostra quotidiana realtà
ma se ne parla pochissimo nei portali giuridici; l'etimologia risale
verosimilmente all'imposta obbligatoria di guerra che gravava su ogni
tribù; noi vogliamo sopperire a questa obiettiva lacuna della
pubblicistica online discutendo con i lettori di casi pratici,
utilizzando un approccio piano e lineare, a tutti comprensibile, anche a
chi, ricevuta una cartella, vuole cominciare ad orientarsi prima di
scegliersi un difensore tecnico. L'avv. Ilaria Corridoni ci dà un aiuto.
L'Angolo Tributario di Ilaria Corridoni - "Va
riconosciuta ...all'Amministrazione Finanziaria la possibilità di
basare i suoi accertamenti sulle spese o sugli incrementi patrimoniali,
ma non appare corretto attribuire, automaticamente, a questi elementi un corrispondente valore reddituale, atteso l'onere gravante sull'Agenzia impositrice di provare
e quantificare, nel caso specifico e concreto, il legame tra una
determinata spesa e la corrispondente capacità contributiva del soggetto
accertato": è questo il punto saliente della decisione con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso,
Sez. I, Pres. Giuseppe DI NARDO, Rel. Carmine D'IMPERIO, Giud. Enzo
SPEZZANO, con la pronuncia depositata il 10 luglio 2013, ha accolto il
ricorso del contribuente per illegittimità dell'utilizzo indiscriminato e
generalizzato da parte del Fisco del cosiddetto redditometro in sede di accertamento.
La sentenza molisana, in particolare, pone in evidenza la peculiarità della materia tributaria in relazione all'indagine fiscale, che deve mirare alla ricostruzione individualizzante del profilo del contribuente.
Talché, il Regolamento contenente la disciplina del redditometro si rivela in contrasto con la legge ed utilizza come parametro per determinare le spese medie delle famiglie italiane l'attività svolta dall'ISTAT che "nulla ha a che vedere con la specificità della materia tributaria, dovendo - quest'ultima - indirizzare la sua indagine alla distinta ricostruzione di individualizzati profili dei contribuenti. Il c.d. Redditometro invero non svolge alcuna differenziazione tra cluster di contribuenti ...bensì del tutto autonomamente opera una differenziazione di tipologie familiari suddivise per cinque aree geografiche, ricollocando, quindi, all'interno di ciascuna delle tipologie figure di contribuenti del tutto differenti tra loro (l'operaio, l'impiegato, il funzionario, il dirigente, chi ha avuto periodi di disoccupazione alternati a periodi di forti guadagni etc etc) ...".
Nella fattispecie concreta sottoposta al vaglio del giudice tributario la ricorrente aveva impugnato due distinti e consistenti avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Campobasso, entrambi risalenti al 23.12.2011, con i quali venivano recuperati a titolo di IRPEF, per le annualità 2007-'08, rispettivamente € 38.303,00 ed € 39.150,00.
L'Ufficio presupponeva la presenza di maggiori redditi, accertati in applicazione dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973 in quanto quelli dichiarati non apparivano rapportati alla disponibilità di beni e servizi della ricorrente.
Costei poneva in risalto nel contesto dei ricorsi, riuniti in corso d'istruttoria, che il coniuge contribuiva fattivamente al mantenimento del nucleo familiare, talché lo scostamento fra reddito dichiarato e quello accertato se non si azzerava del tutto, quanto meno si ridimensionava.
In ricorso veniva menzionato anche l'art. 53 Cost. in tema di capacità contributiva sul rilievo che i maggiori proventi accertati avrebbero costretto la contribuente a corrispondere un carico fiscale sproporzionato rispetto alla reale situazione economica di costei.
La ricorrente cennava anche all'art. 2727 c.c. in materia di presunzioni semplici.
Nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia impositrice difendeva la correttezza del proprio operato ricordando che la controparte, a sostegno dei propri assunti, non avrebbe apportato un'adeguata giustificazione, "atteso che i proventi del coniuge si attesterebbero su importi di gran lunga inferiori alla gestione degli immobili posseduti ed in particolare a fronteggiare le rate semestrali necessarie alla copertura dell'acquisto delle azioni".
Inoltre, l'Ufficio respingeva ogni addebito in relazione all'art. 2727 c.c. in quanto le disponibilità immobiliari e mobiliari della ricorrente consentivano agevolmente di presumerne la capacità contributiva.
Osserva la Commissione Tributaria di Campobasso che "l'istituto del redditometro rientra nella tipologia degli accertamenti fondati sul dato medio-ordinario, determinato da metodi statistici definiti 'standardizzati' e, quindi, tra quelli che si innalzano su presunzioni semplici, abbisognevoli di motivazioni tangibili da parte del verificatore e non costruite su parametri ministeriali avulsi dalle singole realtà territoriali".
Continua la CTP molisana ricordando che spesso "l'abnormità delle rideterminazioni dedotte dall'Amministrazione finanziaria assume delle posizioni da rasentare l'inverosimile".
Orbene, prosegue la Commissione Tributaria, "il sistema adottato dal Fisco per trasformare le spese sostenute dai contribuenti in reddito, attraverso una combinazione di dati provenienti dall'anagrafe tributaria e stime messe a punto dall'ISTAT è da ritenersi in contrasto con la legge ordinaria, con la Costituzione e con la normativa comunitaria".
Talché, l'illegittimità del D.M. contenente il redditometro comporta la disapplicazione da parte del giudice.
In conclusione, la Commissione Tributaria di Campobasso ha statuito che l'Amministrazione Finanziaria ridetermini il reddito previsto per il mantenimento dei fabbricati e quello derivante dal terreno agricolo sulla base delle risultanze catastali.
L'Autrice del contributo è avvocato tributarista del Foro di Macerata
La sentenza molisana, in particolare, pone in evidenza la peculiarità della materia tributaria in relazione all'indagine fiscale, che deve mirare alla ricostruzione individualizzante del profilo del contribuente.
Talché, il Regolamento contenente la disciplina del redditometro si rivela in contrasto con la legge ed utilizza come parametro per determinare le spese medie delle famiglie italiane l'attività svolta dall'ISTAT che "nulla ha a che vedere con la specificità della materia tributaria, dovendo - quest'ultima - indirizzare la sua indagine alla distinta ricostruzione di individualizzati profili dei contribuenti. Il c.d. Redditometro invero non svolge alcuna differenziazione tra cluster di contribuenti ...bensì del tutto autonomamente opera una differenziazione di tipologie familiari suddivise per cinque aree geografiche, ricollocando, quindi, all'interno di ciascuna delle tipologie figure di contribuenti del tutto differenti tra loro (l'operaio, l'impiegato, il funzionario, il dirigente, chi ha avuto periodi di disoccupazione alternati a periodi di forti guadagni etc etc) ...".
Nella fattispecie concreta sottoposta al vaglio del giudice tributario la ricorrente aveva impugnato due distinti e consistenti avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Campobasso, entrambi risalenti al 23.12.2011, con i quali venivano recuperati a titolo di IRPEF, per le annualità 2007-'08, rispettivamente € 38.303,00 ed € 39.150,00.
L'Ufficio presupponeva la presenza di maggiori redditi, accertati in applicazione dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973 in quanto quelli dichiarati non apparivano rapportati alla disponibilità di beni e servizi della ricorrente.
Costei poneva in risalto nel contesto dei ricorsi, riuniti in corso d'istruttoria, che il coniuge contribuiva fattivamente al mantenimento del nucleo familiare, talché lo scostamento fra reddito dichiarato e quello accertato se non si azzerava del tutto, quanto meno si ridimensionava.
In ricorso veniva menzionato anche l'art. 53 Cost. in tema di capacità contributiva sul rilievo che i maggiori proventi accertati avrebbero costretto la contribuente a corrispondere un carico fiscale sproporzionato rispetto alla reale situazione economica di costei.
La ricorrente cennava anche all'art. 2727 c.c. in materia di presunzioni semplici.
Nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia impositrice difendeva la correttezza del proprio operato ricordando che la controparte, a sostegno dei propri assunti, non avrebbe apportato un'adeguata giustificazione, "atteso che i proventi del coniuge si attesterebbero su importi di gran lunga inferiori alla gestione degli immobili posseduti ed in particolare a fronteggiare le rate semestrali necessarie alla copertura dell'acquisto delle azioni".
Inoltre, l'Ufficio respingeva ogni addebito in relazione all'art. 2727 c.c. in quanto le disponibilità immobiliari e mobiliari della ricorrente consentivano agevolmente di presumerne la capacità contributiva.
Osserva la Commissione Tributaria di Campobasso che "l'istituto del redditometro rientra nella tipologia degli accertamenti fondati sul dato medio-ordinario, determinato da metodi statistici definiti 'standardizzati' e, quindi, tra quelli che si innalzano su presunzioni semplici, abbisognevoli di motivazioni tangibili da parte del verificatore e non costruite su parametri ministeriali avulsi dalle singole realtà territoriali".
Continua la CTP molisana ricordando che spesso "l'abnormità delle rideterminazioni dedotte dall'Amministrazione finanziaria assume delle posizioni da rasentare l'inverosimile".
Orbene, prosegue la Commissione Tributaria, "il sistema adottato dal Fisco per trasformare le spese sostenute dai contribuenti in reddito, attraverso una combinazione di dati provenienti dall'anagrafe tributaria e stime messe a punto dall'ISTAT è da ritenersi in contrasto con la legge ordinaria, con la Costituzione e con la normativa comunitaria".
Talché, l'illegittimità del D.M. contenente il redditometro comporta la disapplicazione da parte del giudice.
In conclusione, la Commissione Tributaria di Campobasso ha statuito che l'Amministrazione Finanziaria ridetermini il reddito previsto per il mantenimento dei fabbricati e quello derivante dal terreno agricolo sulla base delle risultanze catastali.
L'Autrice del contributo è avvocato tributarista del Foro di Macerata
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